Art. 8 Educazione degli adulti 1. Il sistema educativo regionale definisce gli interventi di istruzione, formazione e apprendimento permanente degli adulti da realizzarsi per il tramite delle istituzioni scolastiche e formative. Per educazione degli adulti si intende l'insieme delle attivita' formative formali e non formali in sostituzione o prolungamento dell'educazione scolastica, formativa, di livello universitario e professionale. 2. La Regione, nel riconoscere la specificita' dell'offerta scolastica e formativa rivolta alla popolazione in eta' adulta: a) sostiene e incentiva l'attuazione presso le istituzioni scolastiche e formative di corsi e di attivita' finalizzati all'acquisizione e all'ampliamento delle competenze di base, al conseguimento dei titoli di studio per l'esercizio efficace della cittadinanza attiva, al conseguimento delle qualifiche professionali, alla certificazione delle competenze, in relazione agli orientamenti europei e statali, allo sviluppo della societa' della conoscenza e agli specifici contesti culturali locali; b) promuove il rinnovamento e lo sviluppo dei percorsi formativi con il fine di rispondere ai bisogni di nuova alfabetizzazione e di potenziamento delle abilita' nelle tecnologie, scienze, matematica e lingue straniere, per facilitare l'integrazione sociale e culturale degli stranieri, orientare i cittadini all'interno delle molteplici opportunita' formative nella scelta di personali percorsi di crescita, anche sviluppando abilita' di apprendere ad apprendere; c) promuove e sostiene gli interventi di formazione permanente volti a favorire i processi di apprendimento, di cambiamento e di crescita professionale, anche attivati nei contesti di lavoro dalle istituzioni scolastiche e formative in una prospettiva di sviluppo organico del sistema. 3. La Giunta regionale individua, con propria deliberazione: a) le modalita' di organizzazione sul territorio dell'offerta di istruzione formale e di apprendimento permanente in eta' adulta e i criteri di accesso da parte dell'utenza; b) i criteri per l'organizzazione dell'offerta formativa da parte delle singole istituzioni scolastiche e formative, compresa l'attivita' di orientamento; c) l'insieme delle competenze di base di riferimento e i conseguenti criteri di certificazione; d) le modalita' di riconoscimento dei crediti scolastici, formativi e lavorativi dei percorsi pregressi e di attestazione dei percorsi non formali; e) gli strumenti e le modalita' per il raccordo tra istituzioni scolastiche e formative e altri enti pubblici o privati; f) la struttura tecnico-amministrativa nella quale allocare un centro dedicato all'istruzione, alla formazione e all'apprendimento permanente degli adulti; g) i criteri per l'utilizzo delle strutture presenti sul territorio e delle risorse necessarie, nonche' le modalita' di creazione delle reti finalizzate al funzionamento della struttura tecnico-amministrativa; h) le modalita' per rendere trasparenti le procedure di espletamento del servizio fornito.