Art. 8 
 
                       Educazione degli adulti 
 
  1. Il sistema  educativo  regionale  definisce  gli  interventi  di
istruzione, formazione e apprendimento  permanente  degli  adulti  da
realizzarsi per il tramite delle istituzioni scolastiche e formative.
Per educazione degli adulti  si  intende  l'insieme  delle  attivita'
formative formali e  non  formali  in  sostituzione  o  prolungamento
dell'educazione scolastica, formativa,  di  livello  universitario  e
professionale. 
  2.  La  Regione,  nel  riconoscere  la  specificita'   dell'offerta
scolastica e formativa rivolta alla popolazione in eta' adulta: 
    a)  sostiene  e  incentiva  l'attuazione  presso  le  istituzioni
scolastiche  e  formative  di  corsi  e  di   attivita'   finalizzati
all'acquisizione e  all'ampliamento  delle  competenze  di  base,  al
conseguimento dei titoli di studio  per  l'esercizio  efficace  della
cittadinanza attiva, al conseguimento delle qualifiche professionali,
alla certificazione delle competenze, in relazione agli  orientamenti
europei e statali, allo sviluppo della societa'  della  conoscenza  e
agli specifici contesti culturali locali; 
    b) promuove il rinnovamento e lo sviluppo dei percorsi  formativi
con il fine di rispondere ai bisogni di nuova alfabetizzazione  e  di
potenziamento delle abilita' nelle tecnologie, scienze, matematica  e
lingue straniere, per facilitare l'integrazione sociale  e  culturale
degli stranieri, orientare i cittadini all'interno  delle  molteplici
opportunita'  formative  nella  scelta  di  personali   percorsi   di
crescita, anche sviluppando abilita' di apprendere ad apprendere; 
    c) promuove e sostiene gli interventi  di  formazione  permanente
volti a favorire i processi di apprendimento,  di  cambiamento  e  di
crescita professionale, anche attivati nei contesti di  lavoro  dalle
istituzioni scolastiche e formative in una  prospettiva  di  sviluppo
organico del sistema. 
  3. La Giunta regionale individua, con propria deliberazione: 
    a) le modalita' di organizzazione sul territorio dell'offerta  di
istruzione formale e di apprendimento permanente in eta' adulta  e  i
criteri di accesso da parte dell'utenza; 
    b) i criteri per l'organizzazione dell'offerta formativa da parte
delle  singole  istituzioni   scolastiche   e   formative,   compresa
l'attivita' di orientamento; 
    c)  l'insieme  delle  competenze  di  base  di  riferimento  e  i
conseguenti criteri di certificazione; 
    d)  le  modalita'  di  riconoscimento  dei  crediti   scolastici,
formativi e lavorativi dei percorsi pregressi e di  attestazione  dei
percorsi non formali; 
    e) gli strumenti e le modalita' per il raccordo  tra  istituzioni
scolastiche e formative e altri enti pubblici o privati; 
    f) la struttura tecnico-amministrativa nella  quale  allocare  un
centro dedicato all'istruzione, alla formazione  e  all'apprendimento
permanente degli adulti; 
    g)  i  criteri  per  l'utilizzo  delle  strutture  presenti   sul
territorio e  delle  risorse  necessarie,  nonche'  le  modalita'  di
creazione delle reti finalizzate  al  funzionamento  della  struttura
tecnico-amministrativa; 
    h)  le  modalita'  per  rendere  trasparenti  le   procedure   di
espletamento del servizio fornito.