Art. 9 
 
                         Dotazioni organiche 
 
  1. L'organico dell'autonomia  dei  ruoli  regionali  del  personale
docente di cui all'art. 2 e' costituito, per la scuola dell'infanzia,
primaria e secondaria di primo grado, dai posti comuni e dai posti di
sostegno e, per la scuola secondaria  di  secondo  grado,  dai  posti
comuni, dai posti di  sostegno  e  dai  posti  per  il  potenziamento
dell'offerta formativa di cui all'art. 10. 
  2. Restano confermate le  modalita'  per  la  determinazione  delle
dotazioni organiche regionali di cui all'art. 6 della l.r. 19/2000  e
all'art. 5 della legge regionale 1° agosto 2005, n. 18  (Disposizioni
in materia di organizzazione e di personale scolastico. Modificazioni
alla legge regionale 8 marzo 1993, n. 12  (Accertamento  della  piena
conoscenza  della  lingua  francese  per  il   personale   ispettivo,
direttivo,  docente  ed  educativo  delle   istituzioni   scolastiche
dipendenti  dalla  Regione)),  fatto  salvo  quanto  previsto   dagli
articoli 10 e 11. 
  3. Tenuto conto degli obiettivi formativi di cui all'art. 3,  nelle
scuole secondarie di primo e di secondo grado il dirigente scolastico
puo' effettuare, nell'ambito del comune di servizio del  docente,  le
sostituzioni dei  docenti  assenti  per  la  copertura  di  supplenze
temporanee  fino  a  dieci   giorni   con   personale   dell'organico
dell'autonomia  del  medesimo  grado  di  istruzione.  Nelle   scuole
dell'infanzia e nelle scuole  primarie  e'  fatta  salva  la  vigente
disciplina sulle sostituzioni dei docenti assenti e non si applica il
comma 85, dell'art. 1 della legge n. 107/2015.