Art. 9 Dotazioni organiche 1. L'organico dell'autonomia dei ruoli regionali del personale docente di cui all'art. 2 e' costituito, per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, dai posti comuni e dai posti di sostegno e, per la scuola secondaria di secondo grado, dai posti comuni, dai posti di sostegno e dai posti per il potenziamento dell'offerta formativa di cui all'art. 10. 2. Restano confermate le modalita' per la determinazione delle dotazioni organiche regionali di cui all'art. 6 della l.r. 19/2000 e all'art. 5 della legge regionale 1° agosto 2005, n. 18 (Disposizioni in materia di organizzazione e di personale scolastico. Modificazioni alla legge regionale 8 marzo 1993, n. 12 (Accertamento della piena conoscenza della lingua francese per il personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle istituzioni scolastiche dipendenti dalla Regione)), fatto salvo quanto previsto dagli articoli 10 e 11. 3. Tenuto conto degli obiettivi formativi di cui all'art. 3, nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado il dirigente scolastico puo' effettuare, nell'ambito del comune di servizio del docente, le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell'organico dell'autonomia del medesimo grado di istruzione. Nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole primarie e' fatta salva la vigente disciplina sulle sostituzioni dei docenti assenti e non si applica il comma 85, dell'art. 1 della legge n. 107/2015.