Art. 3 Modifiche alla legge regionale 3 luglio 2007, n. 23 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi). 1. Il comma 3 dell'art. 3 della legge regionale n. 23/2007 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: «3. Il tributo e' applicato alle seguenti tipologie di rifiuti: a) rifiuti inerti diversi da quelli derivanti da operazioni di costruzione e demolizione; b) rifiuti inerti da operazioni di costruzione e demolizione; c) rifiuti speciali smaltiti in discarica per rifiuti non pericolosi; d) rifiuti speciali smaltiti in discarica per rifiuti pericolosi; e) rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani ed assimilati; f) scarti e sovvalli derivanti da impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio di rifiuti urbani; g) scarti e sovvalli derivanti da impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio di rifiuti speciali non pericolosi; h) scarti e sovvalli derivanti da impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio di rifiuti speciali pericolosi; i) fanghi palabili di rifiuti urbani conferiti in discariche controllate per rifiuti non pericolosi; j) fanghi palabili di rifiuti speciali conferiti in discariche controllate per rifiuti non pericolosi; k) fanghi palabili di rifiuti speciali conferiti in discariche controllate per rifiuti pericolosi; l) rifiuti urbani e rifiuti speciali assimilati agli urbani avviati ad incenerimento tal quali senza recupero energetico; m) rifiuti speciali avviati ad incenerimento tal quali senza recupero energetico.». 2. Il comma 5-ter dell'art. 5 della legge regionale n. 23/2007 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: «5-ter. Ai sensi dell'art. 205, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 152/2006, i comuni o unioni di comuni i quali, in base all'accertamento annuale effettuato dall'Osservatorio regionale sui rifiuti, risultino avere superato, nell'anno precedente a quello di imposizione fiscale, le percentuali obiettivo di raccolta differenziata fissate dalla normativa nazionale, usufruiscono di una riduzione degli importi del tributo seconda la tabella di cui al medesimo comma 3-bis, riportata nell'allegato B, fatto salvo l'ammontare minimo fissato dall'art. 3, comma 29, della legge n. 549/1995.». 3. L'allegato A della legge regionale n. 23/2007 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: «Allegato A - (art. 3) Tabella - Determinazione degli importi del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi ===================================================================== | | | Importo in | | Tipologia dei rifiuti | Importo in euro per kg |euro per ton | +============================+========================+=============+ |a. Rifiuti inerti diversi da| | | |quelli derivanti da | | | |operazioni di costruzione e | | | |demolizione b. Rifiuti | | | |inerti da operazioni di | | | |costruzione e demolizione | 0,0025 0,0050 | 2,5 5 | +----------------------------+------------------------+-------------+ |c. Rifiuti speciali smaltiti| | | |in discarica per rifiuti non| | | |pericolosi | 0,010 | 10 | +----------------------------+------------------------+-------------+ |d. Rifiuti speciali smaltiti| | | |in discarica per rifiuti | | | |pericolosi | 0,015 | 15 | +----------------------------+------------------------+-------------+ |e. Rifiuti derivanti dal | | | |trattamento dei rifiuti | | | |urbani e dei rifiuti | | | |assimilati agli urbani(Tale | | | |categoria include il rifiuto| | | |biostabilizzato derivante | | | |dalle operazioni di | | | |pre-trattamento in discarica| | | |e destinato ad operazioni di| | | |ingegneria interna | | | |all'impianto; pertanto a | | | |decorrere dalla data di | | | |entrata in vigore della | | | |presente tabella, tale | | | |rifiuto sara' sottoposto al | | | |versamento del tributo) | 0,015 | 15 | +----------------------------+------------------------+-------------+ |f. Scarti e sovvalli | | | |derivanti da impianti di | | | |selezione automatica, | | | |riciclaggio e compostaggio | | | |di rifiuti urbani | 0,0030 | 3 | +----------------------------+------------------------+-------------+ |g. Scarti e sovvalli | | | |derivanti da impianti di | | | |selezione automatica, | | | |riciclaggio e compostaggio | | | |di rifiuti speciali non | | | |pericolosi | 0,002 | 2 | +----------------------------+------------------------+-------------+ |h. Scarti e sovvalli | | | |derivanti da impianti di | | | |selezione automatica, | | | |riciclaggio e compostaggio | | | |di rifiuti speciali | | | |pericolosi | 0,003 | 3 | +----------------------------+------------------------+-------------+ |i. Fanghi palabili di | | | |rifiuti urbani conferiti in | | | |discariche controllate per | | | |rifiuti non pericolosi | 0,0030 | 3 | +----------------------------+------------------------+-------------+ |j. Fanghi palabili di | | | |rifiuti speciali conferiti | | | |in discariche controllate | | | |per rifiuti non pericolosi | 0,002 | 2 | +----------------------------+------------------------+-------------+ |k. Fanghi palabili di | | | |rifiuti speciali conferiti | | | |in discariche controllate | | | |per rifiuti pericolosi | 0,003 | 3 | +----------------------------+------------------------+-------------+ |l. Rifiuti urbani e rifiuti | | | |speciali assimilati agli | | | |urbani avviati ad | | | |incenerimento tal quali | | | |senza recupero energetico | 0,0040 | 4 | +----------------------------+------------------------+-------------+ |m. Rifiuti speciali avviati | | | |ad incenerimento tal quali | | | |senza recupero energetico | 0,002 | 2 | +----------------------------+------------------------+-------------+ L'addizionale del 20 per cento di cui all'art. 5 della presente legge si applica sulla categoria di rifiuti di cui alla lettera e) e al relativo importo.». La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Genova, 2 novembre 2016 TOTI (Omissis).