Art. 3 
 
    Successione nei rapporti giuridici, finanziari e patrimoniali 
 
  1. Il Comune di Terre del Reno  subentra  nella  titolarita'  delle
posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi  che  afferiscono
ai  preesistenti  Comuni  di  Mirabello  e  Sant'Agostino  ai   sensi
dell'art. 14, comma 2, lettera a), della legge regionale  n.  24  del
1996. 
  2. I beni demaniali  e  patrimoniali  dei  preesistenti  Comuni  di
Mirabello e Sant'Agostino sono trasferiti al demanio e al  patrimonio
del Comune di Terre del Reno. 
  3.  Il  personale  dei   preesistenti   Comuni   di   Mirabello   e
Sant'Agostino e' trasferito al Comune di  Terre  del  Reno  ai  sensi
dell'art. 2112  del  codice  civile  (Mantenimento  dei  diritti  dei
lavoratori in caso di trasferimento  d'azienda)  e  nel  rispetto  di
quanto previsto dall'art. 31 del decreto legislativo 30  marzo  2001,
n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze
delle amministrazioni pubbliche). 
  4. I regolamenti e gli atti amministrativi  a  contenuto  generale,
ivi compresi gli strumenti urbanistici, dei  Comuni  di  Mirabello  e
Sant'Agostino restano in vigore,  in  quanto  compatibili,  ai  sensi
dell'art. 14, comma 3, della legge regionale n. 24 del 1996,  sino  a
quando non vi provveda il Comune di Terre del Reno.