Art. 3 Successione nei rapporti giuridici, finanziari e patrimoniali 1. Il Comune di Terre del Reno subentra nella titolarita' delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi che afferiscono ai preesistenti Comuni di Mirabello e Sant'Agostino ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 24 del 1996. 2. I beni demaniali e patrimoniali dei preesistenti Comuni di Mirabello e Sant'Agostino sono trasferiti al demanio e al patrimonio del Comune di Terre del Reno. 3. Il personale dei preesistenti Comuni di Mirabello e Sant'Agostino e' trasferito al Comune di Terre del Reno ai sensi dell'art. 2112 del codice civile (Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda) e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). 4. I regolamenti e gli atti amministrativi a contenuto generale, ivi compresi gli strumenti urbanistici, dei Comuni di Mirabello e Sant'Agostino restano in vigore, in quanto compatibili, ai sensi dell'art. 14, comma 3, della legge regionale n. 24 del 1996, sino a quando non vi provveda il Comune di Terre del Reno.