Art. 4 
 
                        Contributi regionali 
 
  1. Nel rispetto dei criteri individuati dal programma  di  riordino
territoriale in vigore alla data di  presentazione  dell'istanza,  la
Regione  quantifica  i  contributi  per  le  fusioni  in  base   alla
popolazione e al territorio complessivi, al numero dei  Comuni  e  al
volume complessivo delle spese correnti. 
  2. La Regione eroga al Comune  di  Terre  del  Reno  un  contributo
annuale, di ammontare costante, della durata complessiva di  quindici
anni, pari a 180.000 euro all'anno. 
  3. Al Comune  di  Terre  del  Reno  viene  concesso,  a  titolo  di
compartecipazione alle spese iniziali, un contributo straordinario in
conto capitale  della  durata  di  tre  anni,  pari  a  150.000  euro
all'anno. 
  4. Per i dieci anni successivi alla sua costituzione, il Comune  di
Terre del Reno: 
    a) ha priorita' nei programmi e nei  provvedimenti  regionali  di
settore che prevedono contributi a favore degli  enti  locali,  ferme
restando le previsioni e le priorita' contenute nelle  programmazioni
approvate dalla Commissione europea; 
    b) e' equiparato ad un'Unione di Comuni ai fini  dell'accesso  ai
contributi previsti da programmi e provvedimenti regionali di settore
riservati a forme associative di  Comuni,  ad  eccezione  che  per  i
contributi regolati dal programma di riordino territoriale. 
  5. Al Comune di Terre del Reno, in quanto istituito per fusione, si
applica l'art. 1, comma 729, della legge 28  dicembre  2015,  n.  208
(Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato (legge di stabilita' 2016)) nel rispetto delle condizioni
dettate dall'art. 1, comma 728, della legge suddetta.