Art. 5 
 
                          Norma finanziaria 
 
  1. Agli oneri derivanti da quanto disposto dall'art. 4, commi 2 e 3
della presente legge, per l'esercizio finanziario 2017 la Regione  fa
fronte  mediante  l'istituzione  nella  parte  spesa   del   bilancio
regionale di appositi capitoli o apportando  eventuali  variazioni  a
capitoli esistenti, nell'ambito di missioni e programmi specifici, la
cui  copertura  e'  assicurata  dai  fondi  a  tale  scopo  specifico
accantonati nell'ambito del fondo speciale, di cui alla  Missione  20
Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi «Fondo speciale  per
far  fronte  agli  oneri  derivanti  da   provvedimenti   legislativi
regionali in corso di approvazione - Spese correnti» del bilancio  di
previsione 2016 - 2018. 
  2. La Giunta regionale e' autorizzata  a  provvedere,  con  proprio
atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie. 
  3. Per gli  esercizi  successivi  al  2017,  agli  oneri  derivanti
dall'attuazione della presente legge si fa fronte  nell'ambito  delle
autorizzazioni  di  spesa  annualmente  disposte   dalla   legge   di
approvazione del bilancio ai sensi di quanto  previsto  dall'art.  38
del decreto legislativo 23  giugno  2011,  n.  118  (Disposizioni  in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili  e  degli  schemi  di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e  dei  loro  organismi,  a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).