Art. 6 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. I Sindaci dei Comuni di origine,  entro  il  31  dicembre  2016,
d'intesa tra loro, formulano proposte e adottano provvedimenti  utili
per consentire la piena operativita' del Comune di Terre del Reno dal
1° gennaio 2017, sia con riguardo  all'organizzazione  amministrativa
sia in riferimento a tutti gli interessi primari dei  cittadini,  con
l'obiettivo di garantire continuita' nell'accesso alle prestazioni ed
evitare qualsiasi aggravamento in capo ai cittadini stessi. 
  2. Il Comitato dei Sindaci dei preesistenti Comuni, istituito senza
costi aggiuntivi a carico del bilancio regionale ai  sensi  dell'art.
1, comma 120, della legge 7 aprile 2014, n.  56  (Disposizioni  sulle
citta' metropolitane, sulle  province,  sulle  unioni  e  fusioni  di
comuni), coadiuva il Commissario nominato per la gestione del  Comune
di Terre del Reno derivante da fusione, a decorrere  dal  1°  gennaio
2017 e sino  all'elezione  dei  nuovi  organi.  Tale  Comitato  viene
consultato sullo schema di  bilancio  e  sull'eventuale  adozione  di
varianti agli strumenti urbanistici, nonche' sugli  aspetti  inerenti
alla ricostruzione post sisma. 
  3. Ai sensi dell'art. 1, comma 124, lettera b), della legge  n.  56
del 2014, alla data di istituzione del Comune di Terre del Reno,  gli
organi di revisione contabile dei  Comuni  preesistenti  decadono  e,
fino alla nomina dell'organo di revisione  contabile  del  Comune  di
Terre del Reno, le funzioni sono svolte provvisoriamente  dall'organo
di revisione contabile in  carica,  alla  data  dell'estinzione,  nel
Comune di maggiore dimensione demografica. 
  4. In conformita' all'art. 1, comma 125, lettera b), della legge n.
56 del 2014, ai fini  dell'applicazione  dell'art.  163  del  decreto
legislativo n. 267 del 2000,  nel  Comune  di  Terre  del  Reno,  per
stabilire il limite degli stanziamenti dell'anno  precedente,  si  fa
riferimento alla  sommatoria  delle  risorse  stanziate  nei  bilanci
definitivamente approvati dai Comuni estinti. 
  5. Ai sensi dell'art. 1, comma 122, della legge n. 56 del 2014,  in
conformita' all'art. 141, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del
2000, i consiglieri comunali cessati per effetto dell'estinzione  dei
Comuni d'origine continuano  ad  esercitare,  fino  alla  nomina  dei
successori, gli  incarichi  esterni  loro  eventualmente  attribuiti.
Tutti i soggetti nominati dal Comune estinto  per  fusione  in  enti,
aziende, istituzioni o altri organismi continuano  ad  esercitare  il
loro mandato fino alla nomina dei successori. 
  6. Per tutto quanto non  espressamente  richiamato  dalla  presente
legge si fa rinvio alle disposizioni contenute nelle leggi statali  e
regionali in materia di fusioni. 
  La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino  Ufficiale  della
Regione. 
  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla  osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna. 
    Bologna, 19 dicembre 2016 
 
                              BONACCINI 
 
  (Omissis).