(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte Prima - n. 378 del 19 dicembre 2016) L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: (Omissis). Art. 1 Oggetto e finalita' 1. La Regione Emilia-Romagna istituisce il reddito di solidarieta', al fine di dare attuazione ai principi di cui agli articoli 2, 3, 4, 30, 31, 32, 33, 34 e 38 della Costituzione, nonche' agli articoli 33 e 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. 2. Il reddito di solidarieta' costituisce una misura regionale diretta a contrastare la poverta', l'esclusione sociale e la disuguaglianza, nonche' a promuovere la crescita sociale ed economica, la valorizzazione delle competenze e dei saperi delle persone, l'accesso al lavoro.