(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione  Emilia-Romagna  -
  Parte Prima - n. 378 del 19 dicembre 2016) 
 
                  L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
  (Omissis). 
 
                               Art. 1 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1. La Regione Emilia-Romagna istituisce il reddito di solidarieta',
al fine di dare attuazione ai principi di cui agli articoli 2, 3,  4,
30, 31, 32, 33, 34 e 38 della Costituzione, nonche' agli articoli  33
e 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. 
  2. Il reddito di  solidarieta'  costituisce  una  misura  regionale
diretta  a  contrastare  la  poverta',  l'esclusione  sociale  e   la
disuguaglianza,  nonche'  a  promuovere  la   crescita   sociale   ed
economica, la valorizzazione delle  competenze  e  dei  saperi  delle
persone, l'accesso al lavoro.