Art. 10 
 
                 Monitoraggio e clausola valutativa 
 
  1. L'assemblea legislativa esercita  il  controllo  sull'attuazione
della   presente   legge   e   valuta    i    risultati    conseguiti
dall'introduzione  della  disciplina   regionale   del   reddito   di
solidarieta' rispetto agli obiettivi fissati nell'art. 1, comma 2. 
  2. A tal fine la giunta, entro  quattordici  mesi  dall'entrata  in
vigore della presente legge, presenta  alla  Commissione  assembleare
competente  un  rapporto  sullo  stato  di  attuazione  della  legge.
Successivamente,  con  cadenza  biennale,  la  giunta  presenta  alla
Commissione assembleare competente una relazione che, sulla base  dei
dati presenti nei  sistemi  informativi,  fornisca  informazioni  sui
seguenti aspetti: 
  a) tipologia dei beneficiari del reddito di solidarieta' ed entita'
dei  benefici  erogati,  comprensiva  dei  casi  di   sospensione   e
decadenza; 
  b) tipologia delle specifiche misure di sostegno attivate  e  degli
impegni  assunti  dai  beneficiari  nell'ambito   dei   progetti   di
attivazione sociale ed inserimento lavorativo; 
  c) grado di copertura dell'accesso al reddito di solidarieta' e  ai
progetti  di  attivazione  sociale  ed  inserimento  lavorativo,  sia
rispetto  alle  richieste  ricevute,  sia  rispetto   ai   potenziali
destinatari; 
  d) l'ammontare complessivo delle risorse regionali impiegate  e  la
loro ripartizione in relazione alle diverse tipologie di intervento; 
  e) eventuali criticita' emerse sia in termini di  programmazione  e
realizzazione  degli  interventi  sia  in  termini  di  miglioramento
dell'efficacia degli stessi  ed  eventuali  conseguenti  proposte  di
modifica normativa; 
  f) dettaglio territoriale che abiliti ad una lettura dei  dati  dal
punto di  vista  geografico,  almeno  fino  al  livello  territoriale
distrettuale. 
  3. La competente commissione  assembleare  formula  valutazioni  da
trasmettere alla Giunta regionale, in merito al rapporto sullo  stato
di attuazione della legge presentato dalla giunta. 
  4. La regione, al fine di  verificare  l'efficacia  della  presente
legge nel favorire l'inclusione sociale  e  l'attivazione  lavorativa
dei nuclei beneficiari, promuove  forme  di  valutazione  partecipata
coinvolgendo i  soggetti  attuatori  degli  interventi  previsti.  Le
competenti strutture di assemblea  e  giunta  si  raccordano  per  la
migliore valutazione della presente legge.