Art. 12 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Agli oneri derivanti da quanto disposto dall'art.  2,  comma  1,
della presente legge,  per  gli  esercizi  finanziari  2016-2018,  la
regione fa  fronte  mediante  l'istituzione  nella  parte  spesa  del
bilancio regionale di appositi capitoli  nell'ambito  della  missione
12, programma 4, la cui copertura e'  assicurata  dai  fondi  a  tale
scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo  speciale,  di  cui
alla missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 3 «Altri fondi»,
al capitolo U  86350  «Fondo  speciale  per  far  fronte  agli  oneri
derivanti  da  provvedimenti  legislativi  regionali  in   corso   di
approvazione - spese correnti» del bilancio regionale per l'esercizio
finanziario 2016 e pluriennale 2016-2018, che costituiscono i  limiti
di spesa per l'attuazione delle disposizioni della presente legge. 
  2. La Giunta regionale e' autorizzata  a  provvedere,  con  proprio
atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie. 
  3. Per gli esercizi successivi al  2018,  la  regione  provvede  al
finanziamento degli interventi di cui  all'art.  2,  comma  1,  della
presente   legge,   nell'ambito   degli   stanziamenti    annualmente
autorizzati ai sensi di quanto  disposto  dall'art.  38  del  decreto
legislativo 23 giugno  2011,  n.  118  (Disposizioni  in  materia  di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
regioni, degli enti locali  e  dei  loro  organismi,  a  norma  degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42). 
  La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino  Ufficiale  della
regione. 
  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla  osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna. 
    Bologna, 19 dicembre 2016 
 
                              BONACCINI 
 
  (Omissis).