Art. 2 Reddito di solidarieta' 1. Il reddito di solidarieta' consiste in un sostegno economico, erogato nell'ambito di un progetto di attivazione sociale e di inserimento lavorativo concordato, finalizzato a superare le condizioni di difficolta' del richiedente e del relativo nucleo familiare, come definito all'art. 3, comma 1. 2. I comuni o le loro unioni svolgono l'istruttoria al fine del riconoscimento del reddito di solidarieta', nel rispetto delle norme che seguono, in collaborazione, quanto alla realizzazione del progetto di attivazione sociale e di inserimento lavorativo, con i Centri per l'impiego nonche' con altri soggetti pubblici e privati del territorio, nell'ambito dei limiti di spesa di cui all'art. 12. 3. Sulla programmazione ed integrazione degli interventi i servizi territoriali, sociali e del lavoro si avvalgono anche degli strumenti individuati dalla legge regionale 30 luglio 2015, n. 14 (Disciplina a sostegno dell'inserimento lavorativo e dell'inclusione sociale delle persone in condizione di fragilita' e vulnerabilita', attraverso l'integrazione tra i servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari). Possono altresi' essere attivati i servizi, le misure e gli strumenti compatibili previsti dalla legge regionale 1° agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualita', sicurezza e regolarita' del lavoro), coerenti con le finalita' del comma 1.