Art. 2 
 
                       Reddito di solidarieta' 
 
  1. Il reddito di solidarieta' consiste in  un  sostegno  economico,
erogato nell'ambito di  un  progetto  di  attivazione  sociale  e  di
inserimento  lavorativo  concordato,  finalizzato   a   superare   le
condizioni di difficolta'  del  richiedente  e  del  relativo  nucleo
familiare, come definito all'art. 3, comma 1. 
  2. I comuni o le loro unioni svolgono  l'istruttoria  al  fine  del
riconoscimento del reddito di solidarieta', nel rispetto delle  norme
che  seguono,  in  collaborazione,  quanto  alla  realizzazione   del
progetto di attivazione sociale e di inserimento  lavorativo,  con  i
Centri per l'impiego nonche' con altri soggetti  pubblici  e  privati
del territorio, nell'ambito dei limiti di spesa di cui all'art. 12. 
  3. Sulla programmazione ed integrazione degli interventi i  servizi
territoriali, sociali e del lavoro si avvalgono anche degli strumenti
individuati dalla legge regionale 30 luglio 2015, n. 14 (Disciplina a
sostegno dell'inserimento lavorativo e dell'inclusione sociale  delle
persone in condizione  di  fragilita'  e  vulnerabilita',  attraverso
l'integrazione  tra  i  servizi  pubblici  del  lavoro,   sociali   e
sanitari). Possono altresi' essere attivati i servizi,  le  misure  e
gli strumenti compatibili previsti dalla legge  regionale  1°  agosto
2005,  n.  17  (Norme  per  la  promozione  dell'occupazione,   della
qualita', sicurezza  e  regolarita'  del  lavoro),  coerenti  con  le
finalita' del comma 1.