Art. 3 
 
                 Beneficiari e requisiti di accesso 
 
  1. Possono accedere al reddito di solidarieta' i nuclei  familiari,
anche unipersonali, come definiti ai sensi del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri  5  dicembre  2013,  n.  159  (Regolamento
concernente la revisione delle modalita' di determinazione e i  campi
di   applicazione   dell'Indicatore   della   situazione    economica
equivalente (ISEE), di cui almeno  un  componente  sia  residente  in
regione da almeno ventiquattro mesi, con Indicatore della  situazione
economica equivalente (ISEE)  in  corso  di  validita',  ovvero  ISEE
corrente, ai  sensi  dell'art.  9  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, inferiore o  uguale  a  3.000
euro. 
  2. Nel caso di godimento da parte di componenti il nucleo familiare
di altri trattamenti economici, anche fiscalmente esenti,  di  natura
previdenziale,  indennitaria  e  assistenziale,  a  qualunque  titolo
concessi dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni, il  valore
complessivo  per  il  nucleo  familiare  dei   medesimi   trattamenti
percepiti nel mese antecedente la  richiesta  o  le  erogazioni  deve
essere inferiore a 600 euro mensili. L'importo puo' essere aggiornato
annualmente nell'ambito del regolamento di cui all'art. 8. 
  3. L'accesso al reddito di solidarieta'  e'  incompatibile  con  la
fruizione da parte di ciascun membro del nucleo familiare della Nuova
prestazione di assicurazione sociale per  l'impiego  (NASpI)  di  cui
all'art. 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22  (Disposizioni
per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori  sociali
in caso  di  disoccupazione  involontaria  e  di  ricollocazione  dei
lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10  dicembre  2014,
n. 183), ovvero dell'Assegno di disoccupazione (ASDI) di cui all'art.
16 del decreto legislativo n. 22 del 2015, o di altro  ammortizzatore
sociale con riferimento agli strumenti di sostegno al reddito in caso
di disoccupazione involontaria, ovvero del Sostegno per  l'inclusione
attiva (SIA) disciplinato dal decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze, 26 maggio 2016 (Avvio del Sostegno per  l'inclusione  attiva
(SIA) su tutto il territorio nazionale), ovvero del  beneficio  della
Carta acquisti sperimentale disciplinato dal decreto del Ministro del
lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze,  10  gennaio  2013  (Attuazione  della
sperimentazione della nuova carta acquisti). 
  4. Sono esclusi dall'accesso al reddito di  solidarieta'  i  nuclei
familiari  nei  quali  il  richiedente  sia  stato  destinatario   di
provvedimenti  di  decadenza  dalla  misura  medesima  o   da   altre
prestazioni sociali, ai sensi della vigente normativa in  materia  di
rilascio di dichiarazioni mendaci e uso di atti falsi,  nei  diciotto
mesi antecedenti la presentazione della domanda.