Art. 4 
 
                         Ammontare e durata 
 
  1. L'ammontare massimo mensile del reddito di solidarieta' e'  pari
a 400 euro per nucleo familiare. 
  2. L'intervento e' concesso per un periodo definito dal regolamento
di cui all'art. 8 e comunque non superiore a dodici mesi, superati  i
quali il sostegno non potra' essere richiesto se non trascorsi almeno
sei mesi dall'ultimo beneficio percepito. 
  3. L'importo massimo mensile di cui  al  comma  1,  il  periodo  di
interruzione di cui al comma 2 e la soglia ISEE  di  cui  all'art.  3
possono essere aggiornati nell'ambito del regolamento di cui all'art.
8, in riferimento agli esiti del monitoraggio ai sensi  dell'art.  10
comma 1.