Art. 4 Ammontare e durata 1. L'ammontare massimo mensile del reddito di solidarieta' e' pari a 400 euro per nucleo familiare. 2. L'intervento e' concesso per un periodo definito dal regolamento di cui all'art. 8 e comunque non superiore a dodici mesi, superati i quali il sostegno non potra' essere richiesto se non trascorsi almeno sei mesi dall'ultimo beneficio percepito. 3. L'importo massimo mensile di cui al comma 1, il periodo di interruzione di cui al comma 2 e la soglia ISEE di cui all'art. 3 possono essere aggiornati nell'ambito del regolamento di cui all'art. 8, in riferimento agli esiti del monitoraggio ai sensi dell'art. 10 comma 1.