Art. 6 
 
                   Progetto di attivazione sociale 
                      ed inserimento lavorativo 
 
  1. L'accesso al reddito di solidarieta' deve essere accompagnato da
un  progetto  di  attivazione  sociale  ed  inserimento   lavorativo,
concordato e  sottoscritto  dai  componenti  maggiorenni  del  nucleo
familiare di cui all'art.  3,  nonche'  dal  referente  del  Servizio
sociale territoriale dei comuni competenti e, in caso di  inserimento
lavorativo, anche dal Centro per l'impiego. 
  2. Il progetto di attivazione sociale ed inserimento lavorativo  e'
finalizzato al superamento della condizione di  poverta'  ovvero  dei
rischi   di   marginalita'   familiare,    all'inclusione    sociale,
all'inserimento o reinserimento lavorativo. 
  3. Nel progetto di attivazione sociale  ed  inserimento  lavorativo
sono individuate le specifiche misure di sostegno, volte a realizzare
gli obiettivi di cui al  comma  2,  garantite  dal  Servizio  sociale
territoriale in collaborazione con i Centri per l'impiego nonche' con
altri soggetti pubblici e privati  del  territorio,  cosi'  come  gli
impegni  assunti  dai  beneficiari,  secondo  le  previsioni  di  cui
all'art. 7. 
  4. Tra le misure e gli impegni di cui al comma 3 assumono rilievo: 
  a) incontri programmati con il Servizio sociale territoriale; 
  b) frequenza scolastica o di percorsi di orientamento e  formazione
professionale; 
  c) progetti di inclusione sociale o di ricerca attiva del lavoro; 
  d) disponibilita' all'accettazione di offerte di lavoro; 
  e) iniziative di prevenzione e cura volte alla tutela della salute; 
  f) attivita' di mantenimento e cura dell'alloggio; 
  g) percorsi a garanzia dell'educazione ed integrazione dei minori. 
  5. Il progetto di attivazione  sociale  ed  inserimento  lavorativo
individua altresi' le cause di decadenza dalla misura.