Art. 6 Progetto di attivazione sociale ed inserimento lavorativo 1. L'accesso al reddito di solidarieta' deve essere accompagnato da un progetto di attivazione sociale ed inserimento lavorativo, concordato e sottoscritto dai componenti maggiorenni del nucleo familiare di cui all'art. 3, nonche' dal referente del Servizio sociale territoriale dei comuni competenti e, in caso di inserimento lavorativo, anche dal Centro per l'impiego. 2. Il progetto di attivazione sociale ed inserimento lavorativo e' finalizzato al superamento della condizione di poverta' ovvero dei rischi di marginalita' familiare, all'inclusione sociale, all'inserimento o reinserimento lavorativo. 3. Nel progetto di attivazione sociale ed inserimento lavorativo sono individuate le specifiche misure di sostegno, volte a realizzare gli obiettivi di cui al comma 2, garantite dal Servizio sociale territoriale in collaborazione con i Centri per l'impiego nonche' con altri soggetti pubblici e privati del territorio, cosi' come gli impegni assunti dai beneficiari, secondo le previsioni di cui all'art. 7. 4. Tra le misure e gli impegni di cui al comma 3 assumono rilievo: a) incontri programmati con il Servizio sociale territoriale; b) frequenza scolastica o di percorsi di orientamento e formazione professionale; c) progetti di inclusione sociale o di ricerca attiva del lavoro; d) disponibilita' all'accettazione di offerte di lavoro; e) iniziative di prevenzione e cura volte alla tutela della salute; f) attivita' di mantenimento e cura dell'alloggio; g) percorsi a garanzia dell'educazione ed integrazione dei minori. 5. Il progetto di attivazione sociale ed inserimento lavorativo individua altresi' le cause di decadenza dalla misura.