Art. 7 
 
            Obblighi dei beneficiari e cause di decadenza 
 
  1. Il rappresentante del nucleo familiare beneficiario del  reddito
di solidarieta', individuato nel progetto di attivazione  sociale  ed
inserimento lavorativo, ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al
Servizio sociale territoriale del comune  o  dell'unione  dei  comuni
dove  ha  presentato  domanda  ogni  variazione,  rispetto  a  quanto
dichiarato a fini ISEE,  della  composizione  del  nucleo  familiare,
cosi' come ogni variazione migliorativa della situazione  lavorativa,
economica o patrimoniale del nucleo familiare, secondo  le  modalita'
previste dal regolamento di  cui  all'art.  8.  In  caso  di  mancata
comunicazione opera la decadenza dalla misura. 
  2. Il nucleo familiare beneficiario decade inoltre dal  diritto  di
fruizione del reddito di  solidarieta'  al  verificarsi  di  uno  dei
seguenti casi: 
  a) mancata sottoscrizione del progetto di  attivazione  sociale  ed
inserimento lavorativo; 
  b)  mancato  rispetto  degli  impegni  specificamente  assunti  nel
progetto di attivazione sociale ed inserimento lavorativo; 
  c) comportamenti, da parte dei  componenti  del  nucleo  familiare,
inconciliabili con il progetto di attivazione sociale ed  inserimento
lavorativo, come disciplinati nel regolamento di cui all'art. 8. 
  3. E' affidato  al  Servizio  sociale  territoriale  del  comune  o
dell'unione dei comuni il compito di  verificare  il  rispetto  degli
obblighi previsti nel progetto di attivazione sociale ed  inserimento
lavorativo  assunti  da  parte  del  nucleo  familiare  beneficiario,
nonche' l'eventuale emergere di una causa di decadenza. 
  4. Il Servizio sociale territoriale, nelle ipotesi di decadenza  di
cui ai commi 1 e 2, si  attiva  secondo  le  modalita'  previste  dal
regolamento di cui all'art. 8.