Art. 8 
 
                      Regolamento di attuazione 
 
  1. La Giunta regionale, sentita la Cabina di regia regionale per le
politiche  sanitarie  e  sociali  di  cui  all'art.  59  della  legge
regionale 30 luglio 2015, n.  13  (Riforma  del  sistema  di  governo
regionale e locale e disposizioni su Citta' metropolitana di Bologna,
province, comuni e loro unioni), previo parere  del  Consiglio  delle
autonomie  locali  e  della   competente   Commissione   assembleare,
definisce le modalita' di attuazione del reddito di solidarieta'  con
regolamento regionale, ed in particolare: 
  a) l'ammontare mensile della misura economica  di  integrazione  al
reddito prevista dall'art. 4, comma 1, e i  criteri  per  l'eventuale
rideterminazione dell'indennita' economica temporanea del reddito  di
solidarieta' in relazione alle risorse disponibili; 
  b) i  criteri  per  l'eventuale  rideterminazione  del  periodo  di
godimento della misura economica, garantita attraverso il reddito  di
solidarieta', ai sensi dell'art. 4; 
  c) eventuali ulteriori obblighi  dei  beneficiari  del  reddito  di
solidarieta'; 
  d) le modalita' di erogazione della misura economica; 
  e) le dichiarazioni da allegare al modello di richiesta del reddito
di solidarieta', ai sensi dell'art. 5; 
  f) le modalita' di coordinamento tra il reddito di  solidarieta'  e
le misure statali di sostegno al reddito; 
  g) le modalita' di verifica del rispetto  degli  obblighi  assunti,
nonche'  di  attivazione  del  Servizio  sociale  territoriale  nelle
ipotesi di decadenza, ai sensi dell'art. 7; 
  h) le modalita' di  rideterminazione  dell'ammontare  della  misura
economica garantita attraverso il reddito di solidarieta',  nei  casi
in cui, in corso di erogazione, si  verifichino  modificazioni  nella
composizione del nucleo familiare ovvero di altro genere; 
  i)  eventuali  ipotesi  di  sospensione  della  corresponsione  del
reddito di solidarieta'; 
  j) le modalita' di presa in carico integrata  ed  i  contenuti  del
progetto di attivazione sociale ed inserimento lavorativo; 
  k) le cause di decadenza dal  beneficio  e  relative  procedure  di
esclusione. 
  2. Il regolamento di cui al  comma  1  e'  emanato  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
  3. Per la definizione e l'eventuale aggiornamento  del  regolamento
si tiene conto dell'attivita' di analisi, monitoraggio e  valutazione
ai sensi dell'art. 10.