Art. 8 Regolamento di attuazione 1. La Giunta regionale, sentita la Cabina di regia regionale per le politiche sanitarie e sociali di cui all'art. 59 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Citta' metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni), previo parere del Consiglio delle autonomie locali e della competente Commissione assembleare, definisce le modalita' di attuazione del reddito di solidarieta' con regolamento regionale, ed in particolare: a) l'ammontare mensile della misura economica di integrazione al reddito prevista dall'art. 4, comma 1, e i criteri per l'eventuale rideterminazione dell'indennita' economica temporanea del reddito di solidarieta' in relazione alle risorse disponibili; b) i criteri per l'eventuale rideterminazione del periodo di godimento della misura economica, garantita attraverso il reddito di solidarieta', ai sensi dell'art. 4; c) eventuali ulteriori obblighi dei beneficiari del reddito di solidarieta'; d) le modalita' di erogazione della misura economica; e) le dichiarazioni da allegare al modello di richiesta del reddito di solidarieta', ai sensi dell'art. 5; f) le modalita' di coordinamento tra il reddito di solidarieta' e le misure statali di sostegno al reddito; g) le modalita' di verifica del rispetto degli obblighi assunti, nonche' di attivazione del Servizio sociale territoriale nelle ipotesi di decadenza, ai sensi dell'art. 7; h) le modalita' di rideterminazione dell'ammontare della misura economica garantita attraverso il reddito di solidarieta', nei casi in cui, in corso di erogazione, si verifichino modificazioni nella composizione del nucleo familiare ovvero di altro genere; i) eventuali ipotesi di sospensione della corresponsione del reddito di solidarieta'; j) le modalita' di presa in carico integrata ed i contenuti del progetto di attivazione sociale ed inserimento lavorativo; k) le cause di decadenza dal beneficio e relative procedure di esclusione. 2. Il regolamento di cui al comma 1 e' emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Per la definizione e l'eventuale aggiornamento del regolamento si tiene conto dell'attivita' di analisi, monitoraggio e valutazione ai sensi dell'art. 10.