Art. 4 Contributi regionali 1. La Regione eroga incentivi finanziari al comune derivante da incorporazione nella misura e per la durata stabiliti dai criteri approvati dalla Giunta regionale con propria deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali).