Art. 4 
 
                        Contributi regionali 
 
  1. La Regione eroga incentivi finanziari  al  comune  derivante  da
incorporazione nella misura e per la  durata  stabiliti  dai  criteri
approvati dalla Giunta regionale con propria deliberazione, ai  sensi
dell'art.  11  della  legge  regionale  28  settembre  2012,  n.   11
(Disposizioni organiche in materia di enti locali).