Art. 2 
 
                          Beni e patrimonio 
 
  1. I beni immobili necessari all'espletamento  delle  attivita'  al
Centro  sono  di  proprieta'  della  Provincia  e  vengono  messi   a
disposizione dello stesso. 
  2. I beni mobili, compresi quelli iscritti  in  pubblici  registri,
sono di proprieta' del Centro, che ne  cura  l'inventariazione  e  la
gestione.  La  Giunta  provinciale  puo'  trasferire  al  Centro   la
proprieta' dei beni mobili necessari all'espletamento delle attivita'
ovvero ad assicurarne il godimento. 
  3. Per l'espletamento delle sue attivita', il Centro utilizza anche
terreni ed altri beni immobili nonche' beni mobili  e  altre  risorse
del Demanio  provinciale,  messi  a  disposizione  dalla  stessa.  Il
fabbisogno del Centro ha precedenza rispetto ad altri utilizzi. 
  4. Il Centro in caso di necessita' puo' affittare a  proprie  spese
terreni agricoli e altri beni immobili per le sue attivita'. 
  5. Il Centro puo'  inoltre  acquistare  e  rivendere  prodotti  del
Demanio Laimburg. 
  6. La costruzione di edifici in uso da parte del Centro e i  lavori
di manutenzione ordinaria e  straordinaria  sono  eseguiti  di  norma
dall'ufficio competente della  Ripartizione  provinciale  edilizia  e
servizio tecnico o della ripartizione provinciale Amministrazione del
patrimonio. Il Centro in caso di necessita' puo' incaricare a proprie
spese il Demanio provinciale o altri per la  realizzazione  di  detti
lavori. 
  7. Le spese per  la  costruzione  e  la  manutenzione  ordinaria  e
straordinaria degli edifici, nonche' per l'acquisto di beni  immobili
destinati  alla  sperimentazione   sono   a   carico   del   bilancio
provinciale.