Art. 2 Beni e patrimonio 1. I beni immobili necessari all'espletamento delle attivita' al Centro sono di proprieta' della Provincia e vengono messi a disposizione dello stesso. 2. I beni mobili, compresi quelli iscritti in pubblici registri, sono di proprieta' del Centro, che ne cura l'inventariazione e la gestione. La Giunta provinciale puo' trasferire al Centro la proprieta' dei beni mobili necessari all'espletamento delle attivita' ovvero ad assicurarne il godimento. 3. Per l'espletamento delle sue attivita', il Centro utilizza anche terreni ed altri beni immobili nonche' beni mobili e altre risorse del Demanio provinciale, messi a disposizione dalla stessa. Il fabbisogno del Centro ha precedenza rispetto ad altri utilizzi. 4. Il Centro in caso di necessita' puo' affittare a proprie spese terreni agricoli e altri beni immobili per le sue attivita'. 5. Il Centro puo' inoltre acquistare e rivendere prodotti del Demanio Laimburg. 6. La costruzione di edifici in uso da parte del Centro e i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sono eseguiti di norma dall'ufficio competente della Ripartizione provinciale edilizia e servizio tecnico o della ripartizione provinciale Amministrazione del patrimonio. Il Centro in caso di necessita' puo' incaricare a proprie spese il Demanio provinciale o altri per la realizzazione di detti lavori. 7. Le spese per la costruzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, nonche' per l'acquisto di beni immobili destinati alla sperimentazione sono a carico del bilancio provinciale.