Art. 3 Finanziamenti e entrate 1. La Giunta provinciale assegna al Centro un finanziamento annuale a sostegno delle attivita' istituzionali di cui all'art. 1 e delle spese di gestione sulla base di un programma annuale. 2. Ogni entrata connessa con l'attivita' del Centro e' versata direttamente al Centro.