Art. 3 
 
                       Finanziamenti e entrate 
 
  1. La Giunta provinciale assegna al Centro un finanziamento annuale
a sostegno delle attivita' istituzionali di cui all'art.  1  e  delle
spese di gestione sulla base di un programma annuale. 
  2. Ogni entrata connessa con  l'attivita'  del  Centro  e'  versata
direttamente al Centro.