Art. 6 
 
                               Statuto 
 
  1. La  Giunta  provinciale  approva  lo  statuto  del  Centro,  che
stabilisce: 
  a) gli organi del Centro, la loro composizione e i loro compiti; 
  b) l'articolazione della  struttura  dirigenziale  e  le  direttive
sulla struttura amministrativa del Centro; 
  c) le attivita' principali del Centro; 
  d)   la   gestione   amministrativa,   finanziaria,   contabile   e
patrimoniale del Centro.