Art. 6 Statuto 1. La Giunta provinciale approva lo statuto del Centro, che stabilisce: a) gli organi del Centro, la loro composizione e i loro compiti; b) l'articolazione della struttura dirigenziale e le direttive sulla struttura amministrativa del Centro; c) le attivita' principali del Centro; d) la gestione amministrativa, finanziaria, contabile e patrimoniale del Centro.