Art. 2 Modifiche alla legge regionale 29 luglio 2016, n. 17 (Istituzione dell'Azienda Ligure sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.) e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e sociosanitaria) 1. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale n. 17/2016, la parola: «ente» e' sostituita dalle seguenti: «azienda sanitaria ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni e integrazioni». 2. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 17/2016, e' aggiunta la seguente: «b-bis) il Collegio di direzione.». 3. Il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 17/2016, e' sostituito dal seguente: «1. Il direttore generale e' nominato dalla Giunta regionale ai sensi della normativa per il conferimento degli incarichi di direttore generale, vigente all'atto della nomina.». 4. Al comma 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 17/2016, dopo le parole: «di durata» sono inserite le seguenti: «non inferiore a tre e». 5. Alla fine della lettera b) del comma 5 dell'art. 6 della legge regionale n. 17/2016, sono aggiunte le parole: «ai sensi della normativa vigente rispettivamente all'atto della nomina o della revoca». 6. Il comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 17/2016, e' sostituito dal seguente: «1. La composizione, la funzione e la durata del Collegio sindacale sono fissati dall'art. 3-ter del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni.». 7. Dopo l'art. 7 della legge regionale n. 17/2016, e' inserito il seguente: «Art. 7-bis (Collegio di direzione). - 1. Il Collegio di direzione, operante secondo quanto disposto dall'art. 21 della legge regionale n. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, e' composto da: a) il direttore generale; b) il direttore sanitario; c) il direttore amministrativo; d) il direttore socio-sanitario; e) i direttori di Dipartimenti sanitario e socio-sanitario; f) un responsabile della dirigenza sanitaria non medica; g) gli altri componenti individuati dall'atto di autonomia aziendale.». 8. Dopo il comma 3 dell'art. 8 della legge regionale n. 17/2016, e' aggiunto il seguente: «3-bis. All'attuazione di quanto disposto ai commi 1, 2 e 3 si provvede nel rispetto delle vigenti norme di contenimento delle spese di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale.». 9. Il comma 16 dell'art. 11 della legge regionale n. 17/2016, e' sostituito dal seguente: «16. Le funzioni di Centrale regionale di acquisto gia' esercitate da ARS sono svolte da A.Li.Sa..».