Art. 2 
Modifiche alla legge regionale 29 luglio  2016,  n.  17  (Istituzione
  dell'Azienda Ligure sanitaria della Regione  Liguria  (A.Li.Sa.)  e
  indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali  in  materia
  sanitaria e sociosanitaria) 
  1. Al comma 1 dell'art. 1 della  legge  regionale  n.  17/2016,  la
parola: «ente» e' sostituita dalle seguenti:  «azienda  sanitaria  ai
sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.  502
(Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art.  1
della legge 23 ottobre 1992, n. 421)  e  successive  modificazioni  e
integrazioni». 
  2. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale
n.  17/2016,  e'  aggiunta  la  seguente:  «b-bis)  il  Collegio   di
direzione.». 
  3. Il comma 1 dell'art. 6 della  legge  regionale  n.  17/2016,  e'
sostituito dal seguente: 
  «1. Il direttore generale e' nominato  dalla  Giunta  regionale  ai
sensi  della  normativa  per  il  conferimento  degli  incarichi   di
direttore generale, vigente all'atto della nomina.». 
  4. Al comma 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 17/2016, dopo le
parole: «di durata» sono inserite le seguenti: «non inferiore  a  tre
e». 
  5. Alla fine della lettera b) del comma 5 dell'art. 6  della  legge
regionale n. 17/2016,  sono  aggiunte  le  parole:  «ai  sensi  della
normativa vigente  rispettivamente  all'atto  della  nomina  o  della
revoca». 
  6. Il comma 1 dell'art. 7 della  legge  regionale  n.  17/2016,  e'
sostituito dal seguente: 
  «1. La composizione, la funzione e la durata del Collegio sindacale
sono fissati dall'art. 3-ter del decreto legislativo  n.  502/1992  e
successive modificazioni e integrazioni.». 
  7. Dopo l'art. 7 della legge regionale n. 17/2016, e'  inserito  il
seguente: 
  «Art. 7-bis (Collegio di direzione). - 1. Il Collegio di direzione,
operante secondo quanto disposto dall'art. 21 della  legge  regionale
n. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, e' composto da: 
    a) il direttore generale; 
    b) il direttore sanitario; 
    c) il direttore amministrativo; 
    d) il direttore socio-sanitario; 
    e) i direttori di Dipartimenti sanitario e socio-sanitario; 
    f) un responsabile della dirigenza sanitaria non medica; 
    g)  gli  altri  componenti  individuati  dall'atto  di  autonomia
aziendale.». 
  8. Dopo il comma 3 dell'art. 8 della legge regionale n. 17/2016, e'
aggiunto il seguente: 
  «3-bis. All'attuazione di quanto disposto ai commi  1,  2  e  3  si
provvede nel rispetto delle vigenti norme di contenimento delle spese
di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale.». 
  9. Il comma 16 dell'art. 11 della legge regionale  n.  17/2016,  e'
sostituito dal seguente: 
  «16. Le funzioni di Centrale regionale di acquisto gia'  esercitate
da ARS sono svolte da A.Li.Sa..».