Art. 3 
 
                          Norme transitorie 
 
  1. I  direttori  generali  provvedono  alla  nomina  dei  direttori
sociosanitari a decorrere dal 1° gennaio 2017. 
  2. Sino alla costituzione degli elenchi di cui all'art.  23,  comma
1, della legge regionale n. 41/2006, come sostituito  dalla  presente
legge, i direttori generali delle ASL, nel rispetto dei  principi  di
trasparenza di cui al  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33
(Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni) e successive  modificazioni
e integrazioni e all'art. 1, comma 522, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208  (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (legge  di  stabilita'  2016))  e  successive
modificazioni e integrazioni, nominano il  direttore  sociosanitario,
previo avviso pubblico, tra i soggetti in possesso dei  requisiti  di
cui all'art. 22, comma 1, della  legge  regionale  n.  41/2006,  come
sostituito dalla presente legge.».