Art. 10 Modifiche all'art. 18 della legge regionale n. 9/2000 1. Alla rubrica dell'art. 18 della legge regionale n. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: «Meteoidrologico» e' sostituita dalla seguente: «Meteoidrogeologico». 2. Al comma 1 dell'art. 18 della legge regionale n. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: «Meteoidrologico» e' sostituita dalla seguente: «Meteoidrogeologico». 3. Al comma 2 dell'art. 18 della legge regionale n. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: «Meteoidrologico» e' sostituita dalla seguente: «Meteoidrogeologico».