Art. 10 
 
        Modifiche all'art. 18 della legge regionale n. 9/2000 
 
  1. Alla rubrica dell'art. 18 della  legge  regionale  n.  9/2000  e
successive modificazioni e integrazioni, la parola: «Meteoidrologico»
e' sostituita dalla seguente: «Meteoidrogeologico». 
  2. Al comma 1 dell'art.  18  della  legge  regionale  n.  9/2000  e
successive modificazioni e integrazioni, la parola: «Meteoidrologico»
e' sostituita dalla seguente: «Meteoidrogeologico». 
  3. Al comma 2 dell'art.  18  della  legge  regionale  n.  9/2000  e
successive modificazioni e integrazioni, la parola: «Meteoidrologico»
e' sostituita dalla seguente: «Meteoidrogeologico».