Art. 12 Sostituzione dell'art. 21 della legge regionale n. 9/2000 1. L'art. 21 della legge regionale n. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: «Art. 21. Organizzazione del volontariato di protezione civile 1. La Regione promuove, anche in collaborazione con la competente Agenzia regionale per il lavoro e/o con i coordinamenti provinciali del volontariato, una permanente attivita' di formazione del volontariato di protezione civile e di antincendio boschivo. I corsi, organizzati in collaborazione con la suddetta Agenzia, hanno valenza di crediti formativi di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323 (Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di istruzione secondaria superiore, a norma dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1997, n. 425) e successive modificazioni e integrazioni. 2. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, indirizzi e criteri sulla base dei quali si articola il sistema formativo regionale di protezione civile e antincendio boschivo, prevedendo le modalita' e i contenuti sui quali si svolgono appositi programmi e corsi formativi tesi a standardizzare le competenze operative. 3. Il sistema formativo regionale di cui al comma 2 si articola in: a) formazione di primo livello; b) formazione di secondo livello; c) formazione specialistica; d) formazione continua; e) formazione dei formatori. 4. I corsi di formazione teorico-applicativa utilizzano personale docente appartenente alla Regione, alle strutture operative di cui all'art. 11 della legge n. 225/1992 e successive modificazioni e integrazioni, nonche' specialisti esterni. 5. Per i corsi di formazione di cui al comma 3, lettere c) ed e), la Regione puo' avvalersi della collaborazione tecnico-scientifica e operativa della Fondazione CIMA - Centro Internazionale in Monitoraggio Ambientale e per gli ambiti disciplinari per cui e' centro di competenza del dipartimento di Protezione Civile - Presidenza del Consiglio dei ministri. 6. Ai volontari idonei viene fornito apposito tesserino di riconoscimento. 7. La Regione identifica il volontariato di protezione civile con apposite insegne e distintivi. I volontari facenti parte della Colonna Mobile Regionale indossano la divisa di protezione civile, adottata con deliberazione della Giunta regionale. 8. La Regione organizza, secondo gli standard operativi definiti dal Dipartimento nazionale della protezione civile, la Colonna Mobile Regionale, di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2004, costituita da squadre di soccorritori, mezzi, attrezzature e moduli specialistici con prestazioni, caratteristiche e dotazioni adeguate a interventi in ambito regionale o sovra regionale, definendone la dotazione, le modalita' di allertamento, coordinamento e le condizioni di impiego. 9. Al fine di favorire il raccordo fra la Regione e le organizzazioni e le squadre comunali di volontariato di protezione civile e antincendio boschivo, si procede all'individuazione, su base elettiva, di un referente regionale e di quattro referenti provinciali in loro rappresentanza. 10. La Giunta regionale approva le modalita' per l'elezione dei referenti e per la loro partecipazione alle attivita' di raccordo di cui al comma 9, sentita la Commissione consiliare competente. 11. Ai referenti di cui al comma 9 e ai loro sostituti la Regione riconosce il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell'esercizio delle proprie funzioni di referenti del volontariato.».