Art. 12 
 
      Sostituzione dell'art. 21 della legge regionale n. 9/2000 
 
  1.  L'art.  21  della  legge  regionale  n. 9/2000   e   successive
modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: 
 
                              «Art. 21. 
        Organizzazione del volontariato di protezione civile 
 
  1. La Regione promuove, anche in collaborazione con  la  competente
Agenzia regionale per il lavoro e/o con i  coordinamenti  provinciali
del  volontariato,  una  permanente  attivita'  di   formazione   del
volontariato di protezione civile e di antincendio boschivo. I corsi,
organizzati in collaborazione con la suddetta Agenzia, hanno  valenza
di crediti formativi di cui all'art. 12 del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  23  luglio  1998,  n.  323  (Regolamento   recante
disciplina degli esami di Stato conclusivi dei  corsi  di  istruzione
secondaria superiore, a norma dell'art. 1  della  legge  10  dicembre
1997, n. 425) e successive modificazioni e integrazioni. 
  2. La  Giunta  regionale  stabilisce,  con  propria  deliberazione,
indirizzi e criteri sulla base  dei  quali  si  articola  il  sistema
formativo regionale di  protezione  civile  e  antincendio  boschivo,
prevedendo le modalita' e i contenuti sui quali si svolgono  appositi
programmi e corsi  formativi  tesi  a  standardizzare  le  competenze
operative. 
  3. Il sistema formativo regionale di cui al comma 2 si articola in: 
    a) formazione di primo livello; 
    b) formazione di secondo livello; 
    c) formazione specialistica; 
    d) formazione continua; 
    e) formazione dei formatori. 
  4. I corsi di formazione teorico-applicativa  utilizzano  personale
docente appartenente alla Regione, alle strutture  operative  di  cui
all'art. 11 della legge n.  225/1992  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, nonche' specialisti esterni. 
  5. Per i corsi di formazione di cui al comma 3, lettere c)  ed  e),
la Regione puo' avvalersi della collaborazione tecnico-scientifica  e
operativa  della  Fondazione  CIMA   -   Centro   Internazionale   in
Monitoraggio Ambientale e per gli  ambiti  disciplinari  per  cui  e'
centro  di  competenza  del  dipartimento  di  Protezione  Civile   -
Presidenza del Consiglio dei ministri. 
  6.  Ai  volontari  idonei  viene  fornito  apposito  tesserino   di
riconoscimento. 
  7. La Regione identifica il volontariato di protezione  civile  con
apposite insegne  e  distintivi.  I  volontari  facenti  parte  della
Colonna Mobile Regionale indossano la divisa  di  protezione  civile,
adottata con deliberazione della Giunta regionale. 
  8. La Regione organizza, secondo gli  standard  operativi  definiti
dal Dipartimento nazionale della protezione civile, la Colonna Mobile
Regionale, di cui alla direttiva del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri del 27 febbraio 2004, costituita da squadre di soccorritori,
mezzi,  attrezzature  e   moduli   specialistici   con   prestazioni,
caratteristiche e dotazioni adeguate a interventi in ambito regionale
o  sovra  regionale,  definendone  la  dotazione,  le  modalita'   di
allertamento, coordinamento e le condizioni di impiego. 
  9.  Al  fine  di  favorire  il  raccordo  fra  la  Regione   e   le
organizzazioni e le squadre comunali di  volontariato  di  protezione
civile e antincendio boschivo, si procede all'individuazione, su base
elettiva,  di  un  referente  regionale  e   di   quattro   referenti
provinciali in loro rappresentanza. 
  10. La Giunta regionale approva le  modalita'  per  l'elezione  dei
referenti e per la loro partecipazione alle attivita' di raccordo  di
cui al comma 9, sentita la Commissione consiliare competente. 
  11. Ai referenti di cui al comma 9 e ai loro sostituti  la  Regione
riconosce  il  rimborso  delle  spese  effettivamente   sostenute   e
documentate nell'esercizio delle proprie funzioni  di  referenti  del
volontariato.».