Art. 13 Modifiche all'art. 22 della legge regionale n. 9/2000 1. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 22 della legge regionale n. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: «meteoidrologici» e' sostituita dalla seguente: «meteoidrogeologici». 2. Al comma 2 dell'art. 22 della legge regionale n. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «in accordo con i Vigili del Fuoco, tramite i Centri Operativi Provinciali di Emergenza,» sono soppresse. 3. Il comma 4 dell'art. 22 della legge regionale n. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: «4. Il volontariato locale opera nell'immediatezza sotto la direzione del Sindaco attraverso la struttura comunale di protezione civile o del centro operativo comunale.». 4. Dopo il comma 4 dell'art. 22 della legge regionale n. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, e' aggiunto il seguente: «4-bis. Per le attivita' connesse alla previsione, prevenzione e lotta agli incendi boschivi il volontariato opera secondo le disposizioni contenute nel Piano regionale di cui all'art. 3 della legge n. 353/2000 e successive modificazioni e integrazioni.».