Art. 13 
 
        Modifiche all'art. 22 della legge regionale n. 9/2000 
 
  1. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 22 della  legge  regionale
n. 9/2000 e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  la  parola:
«meteoidrologici» e' sostituita dalla seguente: «meteoidrogeologici». 
  2. Al comma 2 dell'art.  22  della  legge  regionale  n.  9/2000  e
successive modificazioni e integrazioni, le parole: «in accordo con i
Vigili  del  Fuoco,  tramite  i  Centri  Operativi   Provinciali   di
Emergenza,» sono soppresse. 
  3. Il comma 4 dell'art.  22  della  legge  regionale  n.  9/2000  e
successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: 
    «4. Il  volontariato  locale  opera  nell'immediatezza  sotto  la
direzione del Sindaco attraverso la struttura comunale di  protezione
civile o del centro operativo comunale.». 
  4. Dopo il comma 4 dell'art. 22 della legge regionale n.  9/2000  e
successive modificazioni e integrazioni, e' aggiunto il seguente: 
    «4-bis. Per le attivita' connesse alla previsione, prevenzione  e
lotta  agli  incendi  boschivi  il  volontariato  opera  secondo   le
disposizioni contenute nel Piano regionale di cui  all'art.  3  della
legge n. 353/2000 e successive modificazioni e integrazioni.».