Art. 14 Modifiche all'art. 23 della legge regionale n. 9/2000 1. Al comma 2 dell'art. 23 della legge regionale n. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «dai Centri Operativi Regionale e Provinciali di Emergenza» sono sostituite dalle seguenti: «dal Centro Operativo Regionale e dai CCS e dai COM di cui all'art. 4, comma 3». 2. Alla lettera a) del comma 2 dell'art. 23 della legge regionale 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «dai Centri Operativi Regionale e Provinciali di Emergenza» sono sostituite dalle seguenti: «dal Centro Operativo Regionale, dai CCS e dai COM». 3. La lettera b) del comma 2 dell'art. 23 della legge regionale 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituita dalla seguente: «b) per gli adempimenti connessi al controllo sanitario e alla sorveglianza sanitaria, secondo le disponibilita' di bilancio, ai sensi del decreto interministeriale del 13 aprile 2011 (Disposizioni in attuazione dell'art. 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro) e del decreto del Capo Dipartimento di Protezione civile del 12 gennaio 2012.». 4. Il comma 3 dell'art. 23 della legge regionale n. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: «3. La Regione, secondo le disponibilita' di bilancio, assicura alle organizzazioni di volontariato e ai loro coordinamenti provinciali, iscritti all'elenco di cui all'art. 20, un contributo annuale per le spese sostenute in relazione alle loro attivita' in emergenza, secondo criteri e modalita' definiti con provvedimento della Giunta regionale.». 5. Il comma 5 dell'art. 23 della legge regionale n. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: «5. La Regione, nei limiti delle disponibilita' di bilancio, provvede all'acquisto delle dotazioni della Colonna Mobile Regionale, sentiti i rappresentanti regionali e provinciali del volontariato di protezione civile.».