Art. 16 
 
        Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 20/2006 
 
  1. La lettera e) del comma 2  dell'art.  4  della  legge  regionale
n. 20/2006 e successive modificazioni e integrazioni,  e'  sostituita
dalla seguente: 
    «e) istruttorie tecniche a  supporto  dei  procedimenti  e  delle
attivita' della regione, come  individuati  con  provvedimento  della
Giunta regionale, nonche'  di  altre  amministrazioni  pubbliche  con
oneri a carico delle stesse;». 
  2. Il comma 4  dell'art.  4  della  legge  regionale  n. 20/2006  e
successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: 
    «4. Presso l'ARPAL sono,  altresi',  svolte  dal  CFMI  -  PC  le
attivita' meteoidrogeologiche e di allertamento.».