Art. 16 Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 20/2006 1. La lettera e) del comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 20/2006 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituita dalla seguente: «e) istruttorie tecniche a supporto dei procedimenti e delle attivita' della regione, come individuati con provvedimento della Giunta regionale, nonche' di altre amministrazioni pubbliche con oneri a carico delle stesse;». 2. Il comma 4 dell'art. 4 della legge regionale n. 20/2006 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: «4. Presso l'ARPAL sono, altresi', svolte dal CFMI - PC le attivita' meteoidrogeologiche e di allertamento.».