Art. 18 Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 20/2006 1. Al comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 20/2006 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: «provinciali» e le parole: «poste funzionalmente alle proprie dipendenze» sono soppresse. 2. Al comma 3 dell'art. 9 della legge regionale n. 20/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «o consorziati ovvero le Comunita' montane» sono soppresse.