Art. 18 
 
        Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 20/2006 
 
  1. Al comma 1 dell'art.  9  della  legge  regionale  n.  20/2006  e
successive modificazioni e integrazioni, la parola:  «provinciali»  e
le  parole:  «poste  funzionalmente  alle  proprie  dipendenze»  sono
soppresse. 
  2. Al comma 3 dell'art.  9  della  legge  regionale  n.  20/2006  e
successive modificazioni e integrazioni, le  parole:  «o  consorziati
ovvero le Comunita' montane» sono soppresse.