Art. 2 
 
      Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale n. 9/2000 
 
  1.  L'art.  4  della  legge  regionale  n.  9/2000   e   successive
modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: 
 
                              «Art. 4. 
                      Competenze delle province 
                    e della Citta' metropolitana 
 
  1. Le province e  la  Citta'  metropolitana  di  Genova  concorrono
all'organizzazione e alla realizzazione delle attivita' di protezione
civile inerenti alle funzioni fondamentali ad  esse  assegnate  dalla
legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle citta'  metropolitane,
sulle province, sulle  unioni  e  fusioni  di  comuni)  e  successive
modificazioni e  integrazioni  anche  ai  sensi  di  quanto  previsto
dall'art. 1, comma 3, della legge regionale n. 15/2015  e  successive
modificazioni e integrazioni. 
  2. Le province e la Citta' metropolitana, in coordinamento con  gli
uffici territoriali  regionali  per  la  difesa  del  suolo,  di  cui
all'art.  3,  comma  2-bis,  della  legge  regionale  n.  15/2015   e
successive modificazioni e integrazioni, e con le prefetture - uffici
territoriali  del   Governo   provvedono   alla   predisposizione   e
all'attuazione dei programmi provinciali di previsione, prevenzione e
dei   piani   di    emergenza    conseguenti    all'elaborazione    e
all'aggiornamento  dei  dati   di   rischio   nel   relativo   ambito
territoriale anche sulla base dei dati  acquisiti  dai  comuni  o  da
altri  enti  ed  amministrazioni,  anche  a  carattere   di   ricerca
scientifica. 
  3. Le province e la Citta' metropolitana intervengono, con i  mezzi
e  le  professionalita'  disponibili,  nelle  localita'  colpite   da
calamita' per il pronto ristabilimento delle  normali  condizioni  di
vita, raccordandosi con la  Protezione  civile  regionale  e  con  le
prefetture - uffici territoriali del Governo in base  agli  indirizzi
dei Centri di Coordinamento dei Soccorsi (CCS) e dei Centri Operativi
Misti (COM) di cui all'art. 14, comma 2, del decreto  del  Presidente
della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66  (Regolamento  di  esecuzione
della legge 8 dicembre 1970, n. 996, recante  norme  sul  soccorso  e
l'assistenza alle  popolazioni  colpite  da  calamita'  -  Protezione
civile) e successive modificazioni e integrazioni. 
  4. Le province, la Citta' metropolitana e gli  uffici  territoriali
regionali in materia di  difesa  del  suolo  provvedono  a  stipulare
appositi accordi di collaborazione per garantire i servizi  necessari
all'assolvimento delle attivita' previste dall'art. 3 e dal  presente
articolo, al fine di supportare i prefetti per le  attivita'  di  cui
all'art. 14 della legge  n. 225/1992  e  successive  modificazioni  e
integrazioni.».