Art. 2 Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale n. 9/2000 1. L'art. 4 della legge regionale n. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: «Art. 4. Competenze delle province e della Citta' metropolitana 1. Le province e la Citta' metropolitana di Genova concorrono all'organizzazione e alla realizzazione delle attivita' di protezione civile inerenti alle funzioni fondamentali ad esse assegnate dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e successive modificazioni e integrazioni anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 3, della legge regionale n. 15/2015 e successive modificazioni e integrazioni. 2. Le province e la Citta' metropolitana, in coordinamento con gli uffici territoriali regionali per la difesa del suolo, di cui all'art. 3, comma 2-bis, della legge regionale n. 15/2015 e successive modificazioni e integrazioni, e con le prefetture - uffici territoriali del Governo provvedono alla predisposizione e all'attuazione dei programmi provinciali di previsione, prevenzione e dei piani di emergenza conseguenti all'elaborazione e all'aggiornamento dei dati di rischio nel relativo ambito territoriale anche sulla base dei dati acquisiti dai comuni o da altri enti ed amministrazioni, anche a carattere di ricerca scientifica. 3. Le province e la Citta' metropolitana intervengono, con i mezzi e le professionalita' disponibili, nelle localita' colpite da calamita' per il pronto ristabilimento delle normali condizioni di vita, raccordandosi con la Protezione civile regionale e con le prefetture - uffici territoriali del Governo in base agli indirizzi dei Centri di Coordinamento dei Soccorsi (CCS) e dei Centri Operativi Misti (COM) di cui all'art. 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66 (Regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970, n. 996, recante norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamita' - Protezione civile) e successive modificazioni e integrazioni. 4. Le province, la Citta' metropolitana e gli uffici territoriali regionali in materia di difesa del suolo provvedono a stipulare appositi accordi di collaborazione per garantire i servizi necessari all'assolvimento delle attivita' previste dall'art. 3 e dal presente articolo, al fine di supportare i prefetti per le attivita' di cui all'art. 14 della legge n. 225/1992 e successive modificazioni e integrazioni.».