Art. 20 
 
     Sostituzione dell'art. 11 della legge regionale n. 20/2006 
 
  1.  L'art.  11  della  legge  regionale  n.  20/2006  e  successive
modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: 
 
                              «Art. 11. 
                   Strutture e funzioni dell'ARPAL 
 
  1. L'ARPAL e' articolata  in  una  struttura  centrale,  costituita
dalle  direzioni  generale,  amministrativa  e  scientifica  e  dalle
strutture  organizzative  territoriali  e  tematiche  alle  quali  e'
attribuita autonomia gestionale nei limiti delle risorse  economiche,
umane, strumentali loro assegnate. 
  2. Le strutture di ARPAL assicurano l'espletamento delle  attivita'
di laboratorio tecnico-strumentali, svolgono attivita' di controllo e
vigilanza sul territorio, nonche' di supporto tecnico  alla  Regione,
alla Provincia e agli enti locali e garantiscono in  modo  coordinato
le attivita' tecnico  -  laboratoristiche  in  campo  ambientale  nei
confronti  delle  amministrazioni  e  in   materia   di   prevenzione
collettiva nei confronti delle ASL. Le strutture  svolgono  ulteriori
compiti assegnati o delegati sulla base  delle  disposizioni  di  cui
all'art. 19. 
  3. Le strutture di ARPAL assicurano, inoltre, l'espletamento  delle
seguenti attivita' d'interesse della Regione: 
    a) gestione del SIRAL per  le  parti  di  competenza  secondo  le
direttive della Regione; 
    b) gestione dell'Osservatorio Permanente dei Corpi idrici; 
    c) attivita' relative alla  geologia  e  idrogeologia  ambientali
alle quali afferisce la lettura strumentale e la  manutenzione  della
rete di monitoraggio REMOVER, nonche' le verifiche nell'ambito  delle
attivita' estrattive; 
    d) gestione dati  delle  reti  di  monitoraggio  funzionali  alla
valutazione annuale della qualita' dell'aria della Regione; 
    e) coordinamento e gestione  dati  dei  monitoraggi  di  qualita'
ambientale; 
    f) gestione dell'Osservatorio regionale sui rifiuti; 
    g) gestione della rete ondametrica regionale; 
    h) attivita' relativa alla sicurezza impiantistica in ambienti di
vita e di lavoro; 
    i) funzioni di supporto all'Autorita' ambientale regionale di cui
all'art. 12. 
  4. Presso ARPAL opera, altresi', il Centro di riferimento regionale
per il  controllo  della  radioattivita'  ambientale  (CRR),  di  cui
all'art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica 13  febbraio
1964, n. 185 (Sicurezza degli impianti  e  protezione  sanitaria  dei
lavoratori e delle popolazioni contro  i  pericoli  delle  radiazioni
ionizzanti derivanti dall'impiego dell'energia nucleare) e successive
modificazioni e integrazioni. 
  5. ARPAL, in qualita' di soggetto designato ai  sensi  dell'art.  7
del decreto legislativo 26 giugno  2015,  n.  105  (Attuazione  della
direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di  incidenti
rilevanti   connessi   con   sostanze   pericolose)   e    successive
modificazioni e integrazioni, svolge le seguenti funzioni: 
    a) predispone il piano regionale di ispezioni; 
    b) effettua le ispezioni e adotta i conseguenti adempimenti sulla
base del piano di cui alla lettera a); 
    c) si esprime relativamente all'individuazione degli stabilimenti
soggetti a effetto domino e delle aree a  elevata  concentrazione  di
stabilimenti; 
    d) fornisce alla regione, per il successivo  invio  al  Ministero
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  del   mare,   le
informazioni necessarie per  gli  adempimenti  previsti  dal  decreto
legislativo n. 105/2015 e successive modificazioni e integrazioni; 
    e) provvede agli adempimenti di cui all'art.  28,  comma  8,  del
decreto  legislativo  n.  105/2015  e  successive   modificazioni   e
integrazioni. 
  6. La Giunta regionale approva il piano regionale di  ispezioni,  a
stralcio del Programma regionale di cui all'art. 27  e  definisce  le
modalita'  contabili  relative  al  versamento   delle   tariffe   di
competenza regionale.».