Art. 20 Sostituzione dell'art. 11 della legge regionale n. 20/2006 1. L'art. 11 della legge regionale n. 20/2006 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: «Art. 11. Strutture e funzioni dell'ARPAL 1. L'ARPAL e' articolata in una struttura centrale, costituita dalle direzioni generale, amministrativa e scientifica e dalle strutture organizzative territoriali e tematiche alle quali e' attribuita autonomia gestionale nei limiti delle risorse economiche, umane, strumentali loro assegnate. 2. Le strutture di ARPAL assicurano l'espletamento delle attivita' di laboratorio tecnico-strumentali, svolgono attivita' di controllo e vigilanza sul territorio, nonche' di supporto tecnico alla Regione, alla Provincia e agli enti locali e garantiscono in modo coordinato le attivita' tecnico - laboratoristiche in campo ambientale nei confronti delle amministrazioni e in materia di prevenzione collettiva nei confronti delle ASL. Le strutture svolgono ulteriori compiti assegnati o delegati sulla base delle disposizioni di cui all'art. 19. 3. Le strutture di ARPAL assicurano, inoltre, l'espletamento delle seguenti attivita' d'interesse della Regione: a) gestione del SIRAL per le parti di competenza secondo le direttive della Regione; b) gestione dell'Osservatorio Permanente dei Corpi idrici; c) attivita' relative alla geologia e idrogeologia ambientali alle quali afferisce la lettura strumentale e la manutenzione della rete di monitoraggio REMOVER, nonche' le verifiche nell'ambito delle attivita' estrattive; d) gestione dati delle reti di monitoraggio funzionali alla valutazione annuale della qualita' dell'aria della Regione; e) coordinamento e gestione dati dei monitoraggi di qualita' ambientale; f) gestione dell'Osservatorio regionale sui rifiuti; g) gestione della rete ondametrica regionale; h) attivita' relativa alla sicurezza impiantistica in ambienti di vita e di lavoro; i) funzioni di supporto all'Autorita' ambientale regionale di cui all'art. 12. 4. Presso ARPAL opera, altresi', il Centro di riferimento regionale per il controllo della radioattivita' ambientale (CRR), di cui all'art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185 (Sicurezza degli impianti e protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti dall'impiego dell'energia nucleare) e successive modificazioni e integrazioni. 5. ARPAL, in qualita' di soggetto designato ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 (Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose) e successive modificazioni e integrazioni, svolge le seguenti funzioni: a) predispone il piano regionale di ispezioni; b) effettua le ispezioni e adotta i conseguenti adempimenti sulla base del piano di cui alla lettera a); c) si esprime relativamente all'individuazione degli stabilimenti soggetti a effetto domino e delle aree a elevata concentrazione di stabilimenti; d) fornisce alla regione, per il successivo invio al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le informazioni necessarie per gli adempimenti previsti dal decreto legislativo n. 105/2015 e successive modificazioni e integrazioni; e) provvede agli adempimenti di cui all'art. 28, comma 8, del decreto legislativo n. 105/2015 e successive modificazioni e integrazioni. 6. La Giunta regionale approva il piano regionale di ispezioni, a stralcio del Programma regionale di cui all'art. 27 e definisce le modalita' contabili relative al versamento delle tariffe di competenza regionale.».