Art. 24 
 
       Modifiche all'art. 16 della legge regionale n. 20/2006 
 
  1. Al comma 4 dell'art.  16  della  legge  regionale  n. 20/2006  e
successive modificazioni e integrazioni, le  parole:  «Direttori  dei
Dipartimenti provinciali» sono sostituite dalle seguenti:  «dirigenti
delle strutture». 
  2. Al comma 5 dell'art. 16  della  legge  regionale  n.  20/2006  e
successive modificazioni e integrazioni, le parole: «le attivita' dei
Direttori  di  Dipartimento  provinciale»   sono   sostituite   dalle
seguenti: «l'attivita' tecnico-scientifica delle strutture».