Art. 24 Modifiche all'art. 16 della legge regionale n. 20/2006 1. Al comma 4 dell'art. 16 della legge regionale n. 20/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «Direttori dei Dipartimenti provinciali» sono sostituite dalle seguenti: «dirigenti delle strutture». 2. Al comma 5 dell'art. 16 della legge regionale n. 20/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «le attivita' dei Direttori di Dipartimento provinciale» sono sostituite dalle seguenti: «l'attivita' tecnico-scientifica delle strutture».