Art. 26 
 
        Modifica all'art. 27 della legge regionale n. 20/2006 
 
  1. Il comma 5 dell'art. 27  della  legge  regionale  n.  20/2006  e
successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: 
    «5. Gli oneri relativi alle attivita' istruttorie e  di  supporto
tecnico alle istruttorie  di  provvedimenti  autorizzativi,  comunque
denominati, nonche' ai controlli periodici  degli  impianti  indicati
nei programmi di cui al comma 1, sono definiti nell'apposita  tariffa
ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera i), con predeterminazione  del
costo,  di  norma  forfetizzato,  anche  in  relazione   a   standard
dimensionali quali-quantitativi degli interventi  e  delle  attivita'
interessati.».