Art. 26 Modifica all'art. 27 della legge regionale n. 20/2006 1. Il comma 5 dell'art. 27 della legge regionale n. 20/2006 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: «5. Gli oneri relativi alle attivita' istruttorie e di supporto tecnico alle istruttorie di provvedimenti autorizzativi, comunque denominati, nonche' ai controlli periodici degli impianti indicati nei programmi di cui al comma 1, sono definiti nell'apposita tariffa ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera i), con predeterminazione del costo, di norma forfetizzato, anche in relazione a standard dimensionali quali-quantitativi degli interventi e delle attivita' interessati.».