Art. 29 Modifiche all'art. 38 della legge regionale n. 20/2006 1. Alla rubrica dell'art. 38 della legge regionale n. 20/2006 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: «meteoidrologico» e' sostituita dalla seguente: «meteoidrogeologico». 2. Al comma 1 dell'art. 38 della legge regionale n. 20/2006 e successive modificazioni e integrazioni: a) le parole «Il CFMI-PC» sono sostituite dalle seguenti: «Centro funzionale meteoidrogeologico di protezione civile (CFMI-PC)»; b) sono aggiunte in fine le parole: «Il CFMI-PC dichiara i diversi livelli di allerta e li trasmette immediatamente alla struttura regionale di Protezione civile per la diffusione ai soggetti competenti». 3. Al comma 2 dell'art. 38 della legge regionale n. 20/2006 e successive modificazioni e integrazioni: a) dopo la parola: «Funzionali» e' inserita la seguente: «Decentrati»; b) dopo la parola: «Civile» sono inserite le seguenti: «; il CFMI-PC e' organizzato all'interno di ARPAL»; c) la parola: «organizzativa» e' soppressa e la parola: «meteoidrologici» e' sostituita dalla seguente: «meteoidrogeologici». 4. Alla lettera a) del comma 4 dell'art. 38 della legge regionale n. 20/2006 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: «meteoidrologici» e' sostituita dalla parola: «meteoidrogeologici». 5. Al comma 5 dell'art. 38 della legge regionale n. 20/2006 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: «meteoidrologico» e' sostituita dalla seguente: «meteoidrogeologico».