Art. 29 
 
       Modifiche all'art. 38 della legge regionale n. 20/2006 
 
  1. Alla rubrica dell'art. 38 della legge  regionale  n.  20/2006  e
successive modificazioni e integrazioni, la parola: «meteoidrologico»
e' sostituita dalla seguente: «meteoidrogeologico». 
  2. Al comma 1 dell'art. 38  della  legge  regionale  n.  20/2006  e
successive modificazioni e integrazioni: 
    a) le parole «Il CFMI-PC» sono sostituite dalle seguenti: «Centro
funzionale meteoidrogeologico di protezione civile (CFMI-PC)»; 
    b) sono aggiunte in  fine  le  parole:  «Il  CFMI-PC  dichiara  i
diversi  livelli  di  allerta  e  li  trasmette  immediatamente  alla
struttura  regionale  di  Protezione  civile  per  la  diffusione  ai
soggetti competenti». 
  3. Al comma 2 dell'art. 38  della  legge  regionale  n.  20/2006  e
successive modificazioni e integrazioni: 
    a)  dopo  la  parola:  «Funzionali»  e'  inserita  la   seguente:
«Decentrati»; 
    b) dopo la parola: «Civile» sono  inserite  le  seguenti:  «;  il
CFMI-PC e' organizzato all'interno di ARPAL»; 
    c)  la  parola:  «organizzativa»  e'  soppressa  e   la   parola:
«meteoidrologici» e' sostituita dalla seguente: «meteoidrogeologici». 
  4. Alla lettera a) del comma 4 dell'art. 38 della  legge  regionale
n. 20/2006 e successive  modificazioni  e  integrazioni,  la  parola:
«meteoidrologici» e' sostituita dalla parola: «meteoidrogeologici». 
  5. Al comma 5 dell'art. 38  della  legge  regionale  n.  20/2006  e
successive modificazioni e integrazioni, la parola: «meteoidrologico»
e' sostituita dalla seguente: «meteoidrogeologico».