Art. 3 Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 9/2000 1. Al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni: a) alla lettera b) le parole: «al Centro Provinciale di Emergenza e alla Struttura regionale della Protezione Civile» sono sostituite dalle seguenti: «alle prefetture - uffici territoriali del Governo e alla Protezione civile regionale»; b) alla lettera c) dopo la parola: «aggiornare» sono inserite le seguenti: «, anche con elementi partecipativi della cittadinanza,»; c) alla lettera g) le parole: «il Centro Operativo Provinciale di Emergenza» sono sostituite dalle seguenti: «le prefetture - uffici territoriali del Governo e la Protezione civile regionale». 2. Al comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «, fino a che non si renda possibile il coordinamento dei Centri Operativi Provinciali di Emergenza,» sono soppresse.