Art. 3 
 
        Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 9/2000 
 
  1. Al comma 1  dell'art.  6  della  legge  regionale  n.  9/2000  e
successive modificazioni e integrazioni: 
    a) alla lettera b) le parole: «al Centro Provinciale di Emergenza
e alla Struttura regionale della Protezione Civile»  sono  sostituite
dalle seguenti: «alle prefetture - uffici territoriali del Governo  e
alla Protezione civile regionale»; 
    b) alla lettera c) dopo la parola: «aggiornare» sono inserite  le
seguenti: «, anche con elementi partecipativi della cittadinanza,»; 
    c) alla lettera g) le parole: «il Centro Operativo Provinciale di
Emergenza» sono sostituite dalle seguenti: «le  prefetture  -  uffici
territoriali del Governo e la Protezione civile regionale». 
  2. Al comma 2  dell'art.  6  della  legge  regionale  n.  9/2000  e
successive modificazioni e integrazioni, le parole: «, fino a che non
si renda possibile il coordinamento dei Centri Operativi  Provinciali
di Emergenza,» sono soppresse.