Art. 32 Sostituzione dell'art. 72-quaterdecies della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia). 1. L'art. 72-quaterdecies della legge regionale n. 18/1999 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: « Art. 72-quaterdecies Sanzioni 1. L'inosservanza delle disposizioni relative agli impianti di teleradiocomunicazioni e alle linee e impianti elettrici di cui alla legge regionale 5 aprile 2012, n. 10 (Disciplina per l'esercizio delle attivita' produttive e riordino delle sportello unico) e successive modificazioni e integrazioni comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: a) da euro 2.500,00 ad euro 10.000,00: 1) per l'installazione e la modifica di impianti di cui all'Allegato 1, lettera i), numeri 1, 4 e 5, e lettera j), senza il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 7, commi 3 e 5, all'art. 10, comma 1, lettera d), all'art. 11, comma 1, o a condizioni o modalita' difformi da quanto dichiarato; 2) per la costruzione e l'esercizio di elettrodotti senza il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 7, commi 2-bis e 4, e all'art. 9, comma 2; b) da euro 500,00 ad euro 5000,00: 1) per il compimento di qualsiasi azione finalizzata a non consentire ovvero a interrompere l'esercizio delle funzioni di controllo; 2) per il mancato invio dei dati relativi agli impianti di cui all'Allegato 1, lettera i), numeri 1, 4 e 5, e lettera j) senza il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 7 comma 6, e all'art. 10, comma 1 ter; c) da euro 250,00 ad euro 1.000,00 per la mancata comunicazione nei casi di installazioni di impianti di cui all'Allegato 1, lettera i), numeri 2 e 3, nonche' per l'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 72-sexies, comma 2. 2. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), fermo restando l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, i gestori sono tenuti alla immediata rimozione degli impianti. 3. All'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede l'ARPAL, secondo le procedure della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza delle Regioni o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modificazioni e integrazioni. 4. I proventi delle sanzioni sono utilizzati da ARPAL per le attivita' previste al presente Capo.».