Art. 32 
 
Sostituzione  dell'art.  72-quaterdecies  della  legge  regionale  21
  giugno 1999, n. 18 (Adeguamento  delle  discipline  e  conferimento
  delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa  del
  suolo ed energia). 
 
  1. L'art.  72-quaterdecies  della  legge  regionale  n.  18/1999  e
successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: 
 
                       « Art. 72-quaterdecies 
                              Sanzioni 
 
  1. L'inosservanza delle  disposizioni  relative  agli  impianti  di
teleradiocomunicazioni e alle linee e impianti elettrici di cui  alla
legge regionale 5 aprile 2012,  n.  10  (Disciplina  per  l'esercizio
delle attivita'  produttive  e  riordino  delle  sportello  unico)  e
successive modificazioni e integrazioni comporta l'applicazione delle
seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: 
    a) da euro 2.500,00 ad euro 10.000,00: 
      1) per  l'installazione  e  la  modifica  di  impianti  di  cui
all'Allegato 1, lettera i), numeri 1, 4 e 5, e lettera j),  senza  il
rispetto delle disposizioni di cui all'art. 7, commi 3 e 5,  all'art.
10, comma 1, lettera d), all'art. 11,  comma  1,  o  a  condizioni  o
modalita' difformi da quanto dichiarato; 
      2) per la costruzione e l'esercizio di  elettrodotti  senza  il
rispetto delle disposizioni di cui all'art. 7, commi  2-bis  e  4,  e
all'art. 9, comma 2; 
    b) da euro 500,00 ad euro 5000,00: 
      1) per il compimento di  qualsiasi  azione  finalizzata  a  non
consentire  ovvero  a  interrompere  l'esercizio  delle  funzioni  di
controllo; 
      2) per il mancato invio dei dati relativi agli impianti di  cui
all'Allegato 1, lettera i), numeri 1, 4 e 5, e lettera  j)  senza  il
rispetto delle disposizioni di cui all'art. 7 comma 6, e all'art. 10,
comma 1 ter; 
    c) da euro 250,00 ad euro 1.000,00 per la  mancata  comunicazione
nei casi di installazioni di impianti di cui all'Allegato 1,  lettera
i), numeri 2 e 3, nonche' per l'inosservanza  delle  disposizioni  di
cui all'art. 72-sexies, comma 2. 
  2. Nei  casi  di  cui  al  comma  1,  lettera  a),  fermo  restando
l'applicazione delle sanzioni amministrative  pecuniarie,  i  gestori
sono tenuti alla immediata rimozione degli impianti. 
  3.  All'applicazione  delle  sanzioni   amministrative   pecuniarie
provvede l'ARPAL,  secondo  le  procedure  della  legge  regionale  2
dicembre  1982,  n.  45  (Norme  per  l'applicazione  delle  sanzioni
amministrative pecuniarie di competenza delle Regioni o  di  enti  da
essa individuati, delegati o subdelegati) e successive  modificazioni
e integrazioni. 
  4. I proventi delle  sanzioni  sono  utilizzati  da  ARPAL  per  le
attivita' previste al presente Capo.».