Art. 4 Modifica all'art. 7 della legge regionale n. 9/2000 1. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le seguenti: «f-bis) la formazione del volontariato di protezione civile e antincendio boschivo; f-ter) il monitoraggio dello stato di predisposizione della pianificazione di emergenza a livello comunale; f-quater) la predisposizione di studi e ricerche, anche a mezzo di enti di ricerca operanti sul territorio e di riconosciuta competenza, al fine di migliorare le capacita' di previsione, nowcasting e monitoraggio a piccola scala.».