Art. 4 
 
         Modifica all'art. 7 della legge regionale n. 9/2000 
 
  1. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'art. 7 della legge regionale
n. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le
seguenti: 
    «f-bis) la formazione del volontariato  di  protezione  civile  e
antincendio boschivo; 
    f-ter) il  monitoraggio  dello  stato  di  predisposizione  della
pianificazione di emergenza a livello comunale; 
    f-quater) la predisposizione di studi e ricerche, anche  a  mezzo
di  enti  di  ricerca  operanti  sul  territorio  e  di  riconosciuta
competenza,  al  fine  di  migliorare  le  capacita'  di  previsione,
nowcasting e monitoraggio a piccola scala.».