Art. 5 Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 9/2000 1. Alla lettera a) del comma 2 dell'art. 8 della legge regionale n. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «e di allarme» sono soppresse e le parole «Meteoidrologico della Regione Liguria» sono sostituite dalle seguenti: «Funzionale Meteoidrogeologico (CFMI-PC)». 2. Alla lettera b) del comma 2 dell'art. 8 della legge regionale n. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «o di altra proprieta'» sono soppresse. 3. La lettera e) del comma 2 dell'art. 8 della legge regionale n. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituita dalla seguente: «e) nella dichiarazione di evento di interesse regionale da parte del Presidente della Giunta regionale e nell'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri in merito alla dichiarazione dello stato di emergenza, rispettivamente per gli eventi di cui all'art. 2, lettere b) e c), della legge 225/1992 e successive modificazioni e integrazioni;». 4. La lettera f) del comma 2 dell'art. 8 della legge regionale n. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituita dalla seguente: «f) nell'attivazione e gestione del volontariato regionale di protezione civile in raccordo con i CCS e con i COM di cui all'art. 4, comma 3;». 5. Dopo il comma 2 dell'art. 8 della legge regionale n. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunti i seguenti: «2-bis. A supporto delle attivita' di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d), la Regione si avvale del CFMI - PC presso l'Agenzia Regionale per l'Ambiente (ARPAL) di cui alla legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo ordinamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attivita' e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale) e successive modificazioni e integrazioni. 2-ter. Per garantire lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 2 sono previsti: a) la reperibilita', costantemente nell'arco delle ventiquattro ore, di personale adeguatamente formato e preparato per svolgere le necessarie attivita'; b) il presidio della Sala Operativa Regionale (SOR) di cui all'art. 13, organizzato per turni di servizio.».