Art. 5 
 
        Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 9/2000 
 
  1. Alla lettera a) del comma 2 dell'art. 8 della legge regionale n.
9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, le  parole:  «e  di
allarme» sono soppresse e le parole  «Meteoidrologico  della  Regione
Liguria»    sono    sostituite    dalle     seguenti:     «Funzionale
Meteoidrogeologico (CFMI-PC)». 
  2. Alla lettera b) del comma 2 dell'art. 8  della  legge  regionale
n. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «o di
altra proprieta'» sono soppresse. 
  3. La lettera e) del comma 2 dell'art. 8 della legge  regionale  n.
9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituita dalla
seguente: 
    «e) nella dichiarazione di evento di interesse regionale da parte
del Presidente della Giunta regionale e nell'intesa con la Presidenza
del Consiglio dei ministri in merito alla dichiarazione  dello  stato
di emergenza, rispettivamente per  gli  eventi  di  cui  all'art.  2,
lettere b) e c), della legge 225/1992 e  successive  modificazioni  e
integrazioni;». 
  4. La lettera f) del comma 2 dell'art. 8 della legge  regionale  n.
9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituita dalla
seguente: 
    «f) nell'attivazione e gestione  del  volontariato  regionale  di
protezione civile in raccordo con i CCS e con i COM di  cui  all'art.
4, comma 3;». 
  5. Dopo il comma 2 dell'art. 8 della legge regionale  n.  9/2000  e
successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunti i seguenti: 
    «2-bis. A supporto delle attivita' di cui al comma 2, lettere a),
b), c) e d), la Regione si avvale del  CFMI  -  PC  presso  l'Agenzia
Regionale per l'Ambiente (ARPAL) di cui alla legge regionale 4 agosto
2006,  n.  20  (Nuovo  ordinamento  dell'Agenzia  Regionale  per   la
Protezione dell'Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attivita'  e
degli  organismi  di  pianificazione,  programmazione,   gestione   e
controllo  in  campo  ambientale)  e   successive   modificazioni   e
integrazioni. 
    2-ter. Per garantire lo svolgimento delle  attivita'  di  cui  al
comma 2 sono previsti: 
      a) la reperibilita', costantemente nell'arco delle ventiquattro
ore, di personale adeguatamente formato e preparato per  svolgere  le
necessarie attivita'; 
      b) il presidio della Sala  Operativa  Regionale  (SOR)  di  cui
all'art. 13, organizzato per turni di servizio.».