Art. 7 Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 9/2000 1. Al comma 1 dell'art. 12 della legge regionale n. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni: a) le parole: «, nello svolgimento delle funzioni proprie od in conseguenza di sua nomina a Commissario Delegato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri,» sono soppresse; b) la parola: «istituisce» e' sostituita dalle seguenti: «puo' istituire». 2. Al comma 4 dell'art. 12 della legge regionale n. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni la parola: «ordinanza» e' sostituita dalla seguente: «decreto». 3. Alla fine del comma 5 dell'art. 12 della legge regionale n. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: «e puo' procedere, nei limiti delle disponibilita' di bilancio, all'assunzione di personale a tempo determinato mediante modalita' previste dalle vigenti disposizioni per fronteggiare i carichi di lavoro derivanti dagli eventi emergenziali».