Art. 7 
 
        Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 9/2000 
 
  1. Al comma 1 dell'art.  12  della  legge  regionale  n.  9/2000  e
successive modificazioni e integrazioni: 
    a) le parole: «, nello svolgimento delle funzioni proprie  od  in
conseguenza di sua nomina  a  Commissario  Delegato  da  parte  della
Presidenza del Consiglio dei ministri,» sono soppresse; 
    b) la parola: «istituisce» e' sostituita  dalle  seguenti:  «puo'
istituire». 
  2. Al comma 4 dell'art.  12  della  legge  regionale  n.  9/2000  e
successive modificazioni e integrazioni  la  parola:  «ordinanza»  e'
sostituita dalla seguente: «decreto». 
  3. Alla fine del comma 5 dell'art.  12  della  legge  regionale  n.
9/2000 e successive modificazioni e integrazioni,  sono  aggiunte  le
parole:  «e  puo'  procedere,  nei  limiti  delle  disponibilita'  di
bilancio, all'assunzione di personale a  tempo  determinato  mediante
modalita' previste dalle  vigenti  disposizioni  per  fronteggiare  i
carichi di lavoro derivanti dagli eventi emergenziali».