Art. 8 Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 9/2000 1. Dopo il comma 3 dell'art. 13 della legge regionale 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunti i seguenti: «3-bis. Ai fini della gestione delle emergenze di protezione civile sono istituite la Sala Operativa Regionale (SOR), la Sala Operativa Regionale Integrata (SORI) e l'Unita' di Crisi Regionale (UCR). 3-ter. La SOR e' istituita presso il settore regionale competente in materia di protezione civile quale luogo tecnico di raccordo e comunicazione delle attivita' di protezione civile. La SOR costituisce presidio permanente e continuativo ed assicura la connessione con l'intera rete di comunicazione degli enti, delle autorita', degli organismi, delle istituzioni e delle amministrazioni pubbliche interessate ed e' dotata di personale qualificato, organizzato per turni. Per le emergenze derivanti da incendi boschivi che interessano le aree antropizzate, la SOR si raccorda operativamente con la Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP), di cui all'art. 7, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi) e successive modificazioni e integrazioni, secondo specifiche procedure approvate dalla Giunta regionale. 3-quater. Ai fini della gestione dell'evento previsto o in corso e sulla base delle disposizioni in materia di funzionamento della SOR, la stessa puo' essere integrata a costituire la SORI: a) dal restante personale della struttura regionale di protezione civile, su disposizione del dirigente; b) dal personale delle altre strutture regionali su indicazione del Presidente della Giunta regionale o dell'Assessore delegato dallo stesso; c) da personale, preventivamente autorizzato, di enti o corpi esterni alla Regione, le cui competenze sono necessarie alla gestione dell'evento su richiesta del Presidente della Giunta regionale o dell'Assessore delegato dallo stesso. 3-quinquies. L'UCR e' composta dai direttori generali della Regione o loro delegati, dalle agenzie e dalle societa' partecipate regionali che, in relazione agli eventi, concorrono a garantire la migliore risposta per fronteggiare l'emergenza. In caso di necessita', l'UCR puo' essere integrata dai rappresentanti di altri enti, Universita' e istituti scientifici e di ricerca. 3-sexies. Con provvedimento della Giunta regionale sono emanate disposizioni per l'individuazione e la disciplina delle attivita' delle strutture di cui al presente articolo e, in particolare, sono definiti: a) la dotazione di personale necessaria a garantire il servizio della competente struttura regionale di protezione civile, in ordinarieta' e in emergenza; b) i profili professionali idonei allo svolgimento delle mansioni e compiti richiesti per le diverse tipologie di rischio; c) i rapporti di coordinamento per la partecipazione delle altre strutture regionali necessarie alla gestione delle emergenze presso la SORI. 3-septies. La Regione: a) garantisce che il personale impegnato in attivita' di emergenza, ivi compreso il raggiungimento della sede di lavoro, anche con mezzo proprio, sia coperto da apposita polizza assicurativa; b) garantisce, nei limiti delle disponibilita' di bilancio, le risorse necessarie alla remunerazione del lavoro straordinario previsto dalla contrattazione collettiva. 3 octies. Nel caso vengano istituiti da parte del Prefetto territorialmente competente Centri Operativi a livello provinciale e sia richiesto alla Regione il concorso alle attivita' di coordinamento di una o piu' funzioni di supporto, con le modalita' di cui ai commi 3 sexies e 3 septies, la Regione provvede con personale dotato della necessaria professionalita'.».