Art. 8 
 
        Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 9/2000 
 
  1. Dopo il comma 3 dell'art. 13  della  legge  regionale  9/2000  e
successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunti i seguenti: 
    «3-bis. Ai fini della  gestione  delle  emergenze  di  protezione
civile sono istituite la Sala  Operativa  Regionale  (SOR),  la  Sala
Operativa Regionale Integrata (SORI) e l'Unita'  di  Crisi  Regionale
(UCR). 
    3-ter. La SOR e' istituita presso il settore regionale competente
in materia di protezione civile quale luogo  tecnico  di  raccordo  e
comunicazione  delle  attivita'  di   protezione   civile.   La   SOR
costituisce  presidio  permanente  e  continuativo  ed  assicura   la
connessione con l'intera rete  di  comunicazione  degli  enti,  delle
autorita', degli organismi, delle istituzioni e delle amministrazioni
pubbliche  interessate  ed  e'  dotata  di   personale   qualificato,
organizzato per turni. Per le emergenze derivanti da incendi boschivi
che  interessano  le  aree   antropizzate,   la   SOR   si   raccorda
operativamente con la Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP),  di
cui all'art. 7, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 353  (Legge
quadro in materia di incendi boschivi) e successive  modificazioni  e
integrazioni, secondo specifiche  procedure  approvate  dalla  Giunta
regionale. 
    3-quater. Ai fini della gestione dell'evento previsto o in  corso
e sulla base delle disposizioni in  materia  di  funzionamento  della
SOR, la stessa puo' essere integrata a costituire la SORI: 
      a)  dal  restante  personale  della  struttura   regionale   di
protezione civile, su disposizione del dirigente; 
      b) dal personale delle altre strutture regionali su indicazione
del Presidente della Giunta regionale o dell'Assessore delegato dallo
stesso; 
      c) da personale, preventivamente autorizzato, di enti  o  corpi
esterni alla Regione, le cui competenze sono necessarie alla gestione
dell'evento su richiesta del  Presidente  della  Giunta  regionale  o
dell'Assessore delegato dallo stesso. 
      3-quinquies. L'UCR e' composta  dai  direttori  generali  della
Regione o loro delegati, dalle agenzie e dalle  societa'  partecipate
regionali che, in relazione agli eventi, concorrono  a  garantire  la
migliore  risposta  per  fronteggiare   l'emergenza.   In   caso   di
necessita', l'UCR puo' essere integrata dai rappresentanti  di  altri
enti, Universita' e istituti scientifici e di ricerca. 
      3-sexies. Con provvedimento della Giunta regionale sono emanate
disposizioni per l'individuazione e  la  disciplina  delle  attivita'
delle strutture di cui al presente articolo e, in  particolare,  sono
definiti: 
        a) la  dotazione  di  personale  necessaria  a  garantire  il
servizio della competente struttura regionale di  protezione  civile,
in ordinarieta' e in emergenza; 
        b) i profili  professionali  idonei  allo  svolgimento  delle
mansioni e compiti richiesti per le diverse tipologie di rischio; 
        c) i rapporti di coordinamento per  la  partecipazione  delle
altre strutture regionali necessarie alla  gestione  delle  emergenze
presso la SORI. 
      3-septies. La Regione: 
        a) garantisce che il  personale  impegnato  in  attivita'  di
emergenza, ivi compreso il raggiungimento della sede di lavoro, anche
con mezzo proprio, sia coperto da apposita polizza assicurativa; 
        b) garantisce, nei limiti delle disponibilita'  di  bilancio,
le risorse necessarie alla  remunerazione  del  lavoro  straordinario
previsto dalla contrattazione collettiva. 
      3 octies. Nel caso vengano  istituiti  da  parte  del  Prefetto
territorialmente competente Centri Operativi a livello provinciale  e
sia  richiesto  alla  Regione   il   concorso   alle   attivita'   di
coordinamento di una o piu' funzioni di supporto, con le modalita' di
cui ai commi 3 sexies e 3 septies, la Regione provvede con  personale
dotato della necessaria professionalita'.».