Art. 9 
 
        Modifiche all'art. 14 della legge regionale n. 9/2000 
 
  1. La rubrica dell'art.  14  della  legge  regionale  n.  9/2000  e
successive  modificazioni  e  integrazioni,   e'   sostituita   dalla
seguente: «(Centri operativi regionali e provinciali di emergenza)». 
  2. Al comma 1 dell'art.  14  della  legge  regionale  n.  9/2000  e
successive modificazioni  e  integrazioni,  le  parole:  «La  Regione
istituisce Centri Operativi Regionali  e  Provinciali  di  Emergenza»
sono sostituite dalle seguenti: «La  Regione  si  avvale  della  SOR,
della SORI e dell'UCR istituiti ai sensi dell'art. 13  e,  a  livello
provinciale, dei CCS e dei COM di cui all'art. 4, comma 3,». 
  3. Al comma 2 dell'art.  14  della  legge  regionale  n.  9/2000  e
successive  modificazioni  e  integrazioni,  le  parole:   «Operativi
Regionali e Provinciali di Emergenza» sono sostituite dalla seguente:
«attivati». 
  4. Al comma 3 dell'art.  14  della  legge  regionale  n.  9/2000  e
successive modificazioni e integrazioni: 
    a) le parole: «definisce le modalita' operative dei Centri di cui
al comma 1,» sono soppresse; 
    b)  la  parola:  «prevedendo»  e'  sostituita   dalla   seguente:
«prevede»; 
    c) dopo le parole: «Vigili del Fuoco» sono inserite le  seguenti:
«e delle altre strutture operative». 
  5. Al comma 4 dell'art.  14  della  legge  regionale  n.  9/2000  e
successive modificazioni e integrazioni: 
    a)  dopo  la  parola:   «Centri»   e'   inserita   la   seguente:
«provinciali»; 
    b) alla lettera c) dopo la parola: «competenza» sono aggiunte  le
seguenti: «a livello provinciale». 
  6. Al comma 5 dell'art. 14 della l  legge  regionale  n.  9/2000  e
successive modificazioni e integrazioni, la  parola:  «operativi»  e'
sostituita dalla seguente: «provinciali». 
  7. Al comma 6 dell'art.  14  della  legge  regionale  n.  9/2000  e
successive modificazioni e integrazioni, le  parole:  «coordinano  in
emergenza il Volontariato di protezione civile a  disposizione  della
Regione e» sono soppresse.