Art. 9 Modifiche all'art. 14 della legge regionale n. 9/2000 1. La rubrica dell'art. 14 della legge regionale n. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituita dalla seguente: «(Centri operativi regionali e provinciali di emergenza)». 2. Al comma 1 dell'art. 14 della legge regionale n. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «La Regione istituisce Centri Operativi Regionali e Provinciali di Emergenza» sono sostituite dalle seguenti: «La Regione si avvale della SOR, della SORI e dell'UCR istituiti ai sensi dell'art. 13 e, a livello provinciale, dei CCS e dei COM di cui all'art. 4, comma 3,». 3. Al comma 2 dell'art. 14 della legge regionale n. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «Operativi Regionali e Provinciali di Emergenza» sono sostituite dalla seguente: «attivati». 4. Al comma 3 dell'art. 14 della legge regionale n. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni: a) le parole: «definisce le modalita' operative dei Centri di cui al comma 1,» sono soppresse; b) la parola: «prevedendo» e' sostituita dalla seguente: «prevede»; c) dopo le parole: «Vigili del Fuoco» sono inserite le seguenti: «e delle altre strutture operative». 5. Al comma 4 dell'art. 14 della legge regionale n. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni: a) dopo la parola: «Centri» e' inserita la seguente: «provinciali»; b) alla lettera c) dopo la parola: «competenza» sono aggiunte le seguenti: «a livello provinciale». 6. Al comma 5 dell'art. 14 della l legge regionale n. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: «operativi» e' sostituita dalla seguente: «provinciali». 7. Al comma 6 dell'art. 14 della legge regionale n. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «coordinano in emergenza il Volontariato di protezione civile a disposizione della Regione e» sono soppresse.