Art. 14 Sostituzione dell'articolo 27 della legge regionale n. 36/1997 1. L'articolo 27 della legge regionale n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: «Articolo 27 (Struttura del PUC) 1. La struttura del PUC e' costituita dai seguenti atti ed elaborati cartografici essenziali in scala da 1:10.000 a 1:5.000: a) gli ambiti di conservazione; b) gli ambiti di riqualificazione e di completamento, con gli eventuali schemi di organizzazione planivolumetrica nei casi in cui il PUC definisca la disciplina specifica relativa alla distanza tra le costruzioni e le relative altezze da osservarsi per l'attuazione delle relative previsioni; c) gli eventuali distretti di trasformazione con i relativi schemi di organizzazione planivolumetrica nei casi in cui l'attuazione delle previsioni possa avvenire senza il ricorso al PUO; d) gli ambiti di conservazione e di riqualificazione riservati alla produzione agricola e quelli destinati al presidio ambientale; e) i territori prativi, boschivi e naturali di cui all'articolo 37; f) il sistema complessivo delle infrastrutture e dei servizi pubblici e d'uso pubblico esistenti e di progetto; g) la normativa generale del Piano e degli ambiti, comprensiva della disciplina paesistica, delle regole di flessibilita', della disciplina del sistema delle infrastrutture e dei servizi pubblici e della disciplina geologica in unico fascicolo e la normativa specifica degli eventuali distretti di trasformazione con i relativi schemi di organizzazione urbanistica in un apposito fascicolo. 2. Costituiscono documentazione tecnica obbligatoria a corredo del PUC i seguenti elaborati: a) la cartografia in scala 1:10.000 di sovrapposizione degli ambiti, degli eventuali distretti di trasformazione, del territorio prativo, boschivo e naturale, nonche' del sistema delle infrastrutture e dei servizi pubblici rispetto al sistema dei vincoli paesaggistici e degli elementi della Rete ecologica ligure presenti sul territorio comunale; b) la cartografia in scala 1:10.000 di sovrapposizione degli ambiti, degli eventuali distretti di trasformazione, del territorio prativo, boschivo e naturale, nonche' del sistema delle infrastrutture e dei servizi pubblici rispetto: al vigente PTCP e, successivamente alla loro approvazione, agli strumenti della pianificazione territoriale regionale di cui all'articolo 3; alla vigente pianificazione di bacino che interessa il territorio comunale; c) la cartografia che indica le eventuali proposte di modifica del PTCP connesse alla struttura del piano, nonche' le eventuali rettifiche e aggiornamenti a carattere non sostanziale; d) la relazione che illustri le modalita' di recepimento nel Piano della disciplina di cui agli articoli 29-bis, 29-ter, 29-quater e 29-quinquies; e) la relazione che illustri le modalita' di recepimento nel Piano della legislazione regionale di settore e di quella a carattere speciale; f) la determinazione del carico urbanistico previsto dal Piano in applicazione degli articoli 33 e 34, nonche', successivamente alla sua approvazione, del Regolamento regionale di cui all'articolo 34, comma 3 e seguenti; g) la tabella con la specificazione della corrispondenza tra gli elementi della struttura del piano e le zone omogenee come definite all'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densita' edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attivita' collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765).».