Art. 18 
 
     Modifiche all'articolo 38 della legge regionale n. 36/1997 
 
  1. Al comma 2 dell'articolo 38 della legge regionale n.  36/1997  e
successive modificazioni e integrazioni, le parole: «che  provvede  a
metterlo a disposizione nel proprio sito informatico sono  sostituite
dalle seguenti: «anche al fine dell'avvio della procedura  di  VAS  e
dei relativi adempimenti di  pubblicita'  ai  sensi  dell'articolo  9
della  legge  regionale  n.  32/2012  e  successive  modificazioni  e
integrazioni». 
  2. I commi 3 e 4 dell'articolo 38 della legge regionale n.  36/1997
e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati. 
  3. Al comma 5 dell'articolo 38 della legge regionale n.  36/1997  e
successive modificazioni e integrazioni: 
    a) il primo alinea e' sostituito dal seguente: 
      «Decorsi trenta giorni e  non  oltre  sessanta  dalla  data  di
adozione il progetto di PUC, unitamente al relativo atto deliberativo
e agli elaborati tecnici costitutivi del Piano  di  cui  all'articolo
24:»; 
    b) alla lettera a) le parole: «anche ai fini della  procedura  di
VAS,», sono soppresse. 
  4. Al comma 6 dell'articolo 38 della legge regionale n.  36/1997  e
successive modificazioni e integrazioni, le parole: «novanta  giorni»
sono sostituite dalle seguenti: «centoventi giorni». 
  5. Il comma 7 dell'articolo 38 della legge regionale n. n.  36/1997
e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  e'   sostituito   dal
seguente: 
    «7.  In  parallelo   all'effettuazione   degli   adempimenti   di
pubblicità-partecipazione di cui al comma 5, il Comune illustra  alle
amministrazioni ed enti di cui al comma 2 il progetto di PUC mediante
apposita sessione istruttoria per il suo esame sotto i vari  profili.
La fase illustrativa del  Piano  si  conclude  entro  il  termine  di
novanta giorni dalla trasmissione alle amministrazioni e agli enti di
cui al  comma  2  della  deliberazione  comunale  sulle  osservazioni
pervenute  ai  sensi  del  comma  5,  lettera  a),   previa   formale
acquisizione   dei   motivati   pareri   della   Regione   e    delle
amministrazioni ed enti  che  devono  specificare  i  rilievi  aventi
carattere  vincolante  in  relazione  ai  piani  ed  ai  profili   di
rispettiva competenza. Il parere da rendersi da parte  della  Regione
ha carattere vincolante anche per quanto riguarda la conformita'  del
PUC   alle    normative    in    materia    urbanistico-edilizia    e
paesistico-ambientale e puo' essere comprensivo della pronuncia sulla
VAS. Il Comune redige apposito verbale di sintesi  delle  valutazioni
rese dalle amministrazioni ed enti di cui al  comma  2  nei  relativi
pareri e lo  trasmette,  entro  il  termine  di  venti  giorni  dalla
conclusione  della  fase  illustrativa,  alla  Regione,  alla  Citta'
metropolitana o alla Provincia, nonche' alle altre amministrazioni ed
enti.». 
  6. Al comma 8 dell'articolo 38 della legge regionale n. n.  36/1997
e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  le   parole:   «della
conferenza di servizi» sono sostituite dalle  seguenti:  «della  fase
illustrativa». 
  7. Al primo periodo  del  comma  9  dell'articolo  38  della  legge
regionale n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni,  dopo
le parole: «approva il PUC»  sono  inserite  le  seguenti:  «,  anche
apportando eventuali  rettifiche  e  aggiornamenti  a  carattere  non
sostanziale del PTCP,». 
  8. Al secondo periodo del comma  9  dell'articolo  38  della  legge
regionale n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni,  dopo
le  parole:  «fino  all'approvazione  del  PTR»,  sono  inserite   le
seguenti: «e del Piano  paesaggistico»  e  le  parole:  «della  legge
regionale di revisione organica della presente legge» sono sostituite
dalle  seguenti:  «della  legge  regionale  2  aprile  2015,  n.   11
(Modifiche alla legge  regionale  4  settembre  1997,  n.  36  (Legge
urbanistica regionale))».