Art. 2 Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 36/1997 1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: «2. Gli strumenti della pianificazione territoriale regionale sono: a) il Piano territoriale regionale (PTR); b) il Piano paesaggistico.». 2. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, e' aggiunto il seguente: «3-bis. Il Piano paesaggistico ha i contenuti e gli effetti previsti negli articoli 135, 143 e 145 del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modificazioni e integrazioni ed e' predisposto con modalita' di elaborazione congiunta con il Ministero per i beni e le attivita' culturali e secondo le procedure previste dall'articolo 14-bis.».