Art. 2 
 
      Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 36/1997 
 
  1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale  n.  36/1997  e
successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: 
    «2. Gli strumenti  della  pianificazione  territoriale  regionale
sono: 
      a) il Piano territoriale regionale (PTR); 
      b) il Piano paesaggistico.». 
  2. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale n. 36/1997
e successive modificazioni e integrazioni, e' aggiunto il seguente: 
    «3-bis. Il Piano paesaggistico  ha  i  contenuti  e  gli  effetti
previsti negli articoli  135,  143  e  145  del  decreto  legislativo
n. 42/2004  e  successive  modificazioni   e   integrazioni   ed   e'
predisposto con modalita' di elaborazione congiunta con il  Ministero
per i beni e le attivita' culturali e secondo le  procedure  previste
dall'articolo 14-bis.».