Art. 22 Modifiche all'articolo 43 della legge regionale n. 36/1997 1. La rubrica dell'articolo 43 della legge regionale n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituita dalla seguente: «(Flessibilita' e procedure di aggiornamento del PUC e del PUC semplificato)». 2. Al comma 3 dell'articolo 43 della legge regionale n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni: a) al primo alinea le parole: «e sugli esiti della pronuncia regionale in materia di VAS», sono soppresse e le parole: «, in quanto tali, non rientranti nel campo di applicazione della legge regionale n. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni», sono sostituite dalle seguenti: «nel rispetto delle disposizioni in materia di VAS di cui alla legge regionale n. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni e delle relative indicazioni applicative»; b) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) modifiche della disciplina urbanistico-edilizia degli ambiti di conservazione, di riqualificazione, di completamento e dei distretti di trasformazione nonche' dei relativi perimetri purche' non comportanti l'individuazione di nuovi distretti e l'incremento del carico urbanistico complessivo gia' previsto dal PUC;». c) dopo la lettera c), e' aggiunta la seguente: «c-bis) modifiche della disciplina urbanistico-edilizia degli ambiti di conservazione e di quelli di riqualificazione finalizzate a incentivare o a realizzare interventi di rinnovo urbano, di recupero del patrimonio edilizio ed interventi di contrasto all'abbandono del territorio di produzione agricola e di presidio ambientale, a condizione che non sia consentita la nuova costruzione, anche per trasferimento di volumetrie preventivamente demolite, su aree libere destinate a orti o a colture agricole in attivita' o dismesse.». 3. Dopo il comma 9 dell'articolo 43 della legge regionale n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, e' aggiunto il seguente: «9-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo sono applicabili anche con riferimento al PUC semplificato approvato a norma dell'articolo 39.».