Art. 22 
 
     Modifiche all'articolo 43 della legge regionale n. 36/1997 
 
  1. La rubrica dell'articolo 43 della legge regionale n.  36/1997  e
successive  modificazioni  e  integrazioni,   e'   sostituita   dalla
seguente: «(Flessibilita' e procedure di aggiornamento del PUC e  del
PUC semplificato)». 
  2. Al comma 3 dell'articolo 43 della legge regionale n.  36/1997  e
successive modificazioni e integrazioni: 
    a) al primo alinea le parole:  «e  sugli  esiti  della  pronuncia
regionale in materia di VAS», sono  soppresse  e  le  parole:  «,  in
quanto tali, non rientranti nel campo  di  applicazione  della  legge
regionale n. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni», sono
sostituite  dalle  seguenti:  «nel  rispetto  delle  disposizioni  in
materia di VAS di cui alla legge regionale n.  32/2012  e  successive
modificazioni   e   integrazioni   e   delle   relative   indicazioni
applicative»; 
    b) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
      «c)  modifiche  della  disciplina  urbanistico-edilizia   degli
ambiti di conservazione, di riqualificazione, di completamento e  dei
distretti di trasformazione nonche' dei  relativi  perimetri  purche'
non comportanti l'individuazione di nuovi  distretti  e  l'incremento
del carico urbanistico complessivo gia' previsto dal PUC;». 
    c) dopo la lettera c), e' aggiunta la seguente: 
      «c-bis) modifiche della disciplina  urbanistico-edilizia  degli
ambiti di conservazione e di quelli di riqualificazione finalizzate a
incentivare o a realizzare interventi di rinnovo urbano, di  recupero
del patrimonio edilizio ed interventi di contrasto all'abbandono  del
territorio  di  produzione  agricola  e  di  presidio  ambientale,  a
condizione che non sia consentita la  nuova  costruzione,  anche  per
trasferimento di volumetrie preventivamente demolite, su aree  libere
destinate a orti o a colture agricole in attivita' o dismesse.». 
  3. Dopo il comma  9  dell'articolo  43  della  legge  regionale  n.
36/1997 e successive modificazioni e  integrazioni,  e'  aggiunto  il
seguente: 
    «9-bis.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo   sono
applicabili anche con riferimento al  PUC  semplificato  approvato  a
norma dell'articolo 39.».