Art. 23 Modifiche all'articolo 44 della legge regionale n. 36/1997 1. Alla rubrica dell'articolo 44 della legge regionale n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «al Piano urbanistico comunale» sono sostituite dalle seguenti: «al PUC e al PUC semplificato». 2. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 44 della legge regionale n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: «al PUC» sono inserite le seguenti: «e al PUC semplificato». 3. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 44 della legge regionale n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: «Le varianti sono adottate e approvate secondo le procedure rispettivamente stabilite agli articoli 38 o 39 e sono assoggettate a VAS o a verifica di assoggettabilita' a VAS, a seconda dell'oggetto della variante, in base alle disposizioni della legge regionale n. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni e delle relative indicazioni applicative.».