Art. 23 
 
     Modifiche all'articolo 44 della legge regionale n. 36/1997 
 
  1. Alla rubrica dell'articolo 44 della legge regionale n. 36/1997 e
successive  modificazioni  e  integrazioni,  le  parole:  «al   Piano
urbanistico comunale» sono sostituite dalle seguenti: «al  PUC  e  al
PUC semplificato». 
  2. Al primo periodo  del  comma  1  dell'articolo  44  della  legge
regionale n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni,  dopo
le  parole:  «al  PUC»  sono  inserite  le  seguenti:   «e   al   PUC
semplificato». 
  3. Il secondo periodo del comma  1  dell'articolo  44  della  legge
regionale n. 36/1997 e successive modificazioni  e  integrazioni,  e'
sostituito dal seguente: 
    «Le varianti sono  adottate  e  approvate  secondo  le  procedure
rispettivamente stabilite agli articoli 38 o 39 e sono assoggettate a
VAS o a verifica di assoggettabilita' a VAS, a  seconda  dell'oggetto
della variante, in base alle disposizioni della  legge  regionale  n.
32/2012 e successive modificazioni e integrazioni  e  delle  relative
indicazioni applicative.».