Art. 25 Modifica all'articolo 47-ter della legge regionale n. 36/1997 1. Al comma 1 dell'articolo 47-ter della legge regionale n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «nonche' per le varianti in attuazione di leggi speciali» sono sostituite dalle seguenti: «per le varianti finalizzate ad attuare interventi di ristrutturazione urbanistica e riqualificazione urbana per la cui approvazione sia promosso dal Comune apposito accordo di programma, nonche' per le varianti in attuazione di leggi speciali».