Art. 25 
 
    Modifica all'articolo 47-ter della legge regionale n. 36/1997 
 
  1. Al comma 1 dell'articolo 47-ter della legge regionale n. 36/1997
e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «nonche' per le
varianti in attuazione  di  leggi  speciali»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «per le  varianti  finalizzate  ad  attuare  interventi  di
ristrutturazione urbanistica e riqualificazione  urbana  per  la  cui
approvazione sia promosso dal Comune apposito accordo  di  programma,
nonche' per le varianti in attuazione di leggi speciali».