Art. 27 
 
   Sostituzione dell'articolo 68 della legge regionale n. 36/1997 
 
  1. L'articolo 68 della legge  regionale  n.  36/1997  e  successive
modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: 
    «Articolo 68 (Validita' dei piani territoriali  di  coordinamento
regionali di cui alla legge regionale n. 39/1984) 
  1. Fino all'approvazione del Piano  paesaggistico,  si  applica  il
PTCP approvato con deliberazione del Consiglio regionale 26  febbraio
1990, n. 6 e successive modificazioni e integrazioni. 
  2. Fino all'approvazione del PTR sono fatti salvi ad ogni effetto i
vigenti piani territoriali di coordinamento  regionali,  diversi  dal
PTCP,  approvati  ai  sensi  della  legge  regionale  n.  39/1984   e
successive modificazioni e integrazioni.».