Art. 27 Sostituzione dell'articolo 68 della legge regionale n. 36/1997 1. L'articolo 68 della legge regionale n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: «Articolo 68 (Validita' dei piani territoriali di coordinamento regionali di cui alla legge regionale n. 39/1984) 1. Fino all'approvazione del Piano paesaggistico, si applica il PTCP approvato con deliberazione del Consiglio regionale 26 febbraio 1990, n. 6 e successive modificazioni e integrazioni. 2. Fino all'approvazione del PTR sono fatti salvi ad ogni effetto i vigenti piani territoriali di coordinamento regionali, diversi dal PTCP, approvati ai sensi della legge regionale n. 39/1984 e successive modificazioni e integrazioni.».