Art. 29 
 
Modifiche all'articolo 79 della legge regionale 2 aprile 2015, n.  11
  (Modifiche alla legge regionale 4  settembre  1997,  n.  36  (Legge
  urbanistica regionale)) 
 
  1. Alla lettera  b)  del  comma  3  dell'articolo  79  della  legge
regionale n. 11/2015: 
    a) al punto 1) le  parole:  «indice  una  conferenza  di  servizi
istruttoria ai sensi degli articoli 14 e seguenti della l. 241/1990 e
successive modificazioni e integrazioni in vista del conseguimento in
sede di successiva conferenza di servizi decisoria»  sono  sostituite
dalle seguenti:  «convoca  apposita  sessione  istruttoria  in  vista
dell'illustrazione del PUC e dell'acquisizione»; 
    b) al punto 2) le parole: «ed approva il PUC»  sono  soppresse  e
alla fine sono aggiunte le parole: «oppure  da'  atto  della  mancata
presentazione  di  osservazioni  con   deliberazione   della   Giunta
comunale»; 
    c) il punto 3) e' sostituito dal seguente: 
      «3) la fase  istruttoria  si  conclude  entro  novanta  giorni,
decorrenti dalla data del verbale conclusivo della riunione convocata
dal Comune per la valutazione del PUC in esito alla deliberazione  di
cui al comma 2, mediante assunzione delle  determinazioni  regionali,
metropolitane e provinciali. Nei successivi novanta giorni il  Comune
approva il PUC con  deliberazione  del  Consiglio  comunale.  Ove  le
determinazioni della Regione,  della  Citta'  metropolitana  e  della
Provincia   siano   subordinate   all'osservanza   di    prescrizioni
comportanti l'adeguamento del PUC, il Comune e' tenuto  ad  accettare
tali prescrizioni con la deliberazione consiliare di approvazione del
PUC alla  quale  sono  da  allegare  gli  atti  del  PUC  previamente
adeguati. Il PUC entra in vigore dalla data di pubblicazione nel sito
informatico comunale della deliberazione di approvazione  del  PUC  e
dal contestuale deposito del Piano  a  libera  visione  del  pubblico
presso la  segreteria  comunale,  previo  avviso  da  pubblicare  nel
ridetto sito informatico, nonche' nel BURL e da divulgarsi  con  ogni
altro mezzo ritenuto idoneo. La deliberazione di approvazione del PUC
relativi  elaborati  sono  trasmessi  alla   Regione,   alla   Citta'
metropolitana o alla Provincia;» 
  2. La lettera c) del comma 3 dell'articolo 79 della legge regionale
n. 11/2015, e' sostituita dalla seguente: 
    «c) ove ricorra il caso di cui  alla  lettera  b),  ma  sia  gia'
conclusa la fase di pubblicita' - partecipazione secondo le modalita'
di cui al previgente articolo 40, commi 2 e 3, della legge  regionale
n. 36/1997, il Comune assume la deliberazione consiliare di decisione
sulle osservazioni presentate o di presa d'atto da parte della Giunta
della  mancata  presentazione  di  osservazioni  e  convoca  apposita
sessione istruttoria per l'illustrazione e la valutazione del PUC  in
esito  alle  determinazioni   sulle   osservazioni   in   vista   del
conseguimento delle determinazioni regionali di natura  ambientale  e
territoriale-paesistica, nonche' delle  determinazioni  della  Citta'
metropolitana o della Provincia  di  verifica  legittimita'  del  PUC
rispetto alle prescrizioni del PTGcm  o  del  PTC  provinciale  e  ai
rilievi formulati nel parere espresso dalla  Provincia  sul  progetto
preliminare. Nel termine di centottanta giorni dalla data del verbale
conclusivo dell'ultima riunione illustrativa del PUC sono espresse le
determinazioni regionali, metropolitane e provinciali. Nei successivi
novanta giorni il Comune approva mediante deliberazione del Consiglio
comunale.   Ove    le    determinazioni    della    Regione,    della
Citta' metropolitana   e   della    Provincia    siano    subordinate
all'osservanza di prescrizioni comportanti l'adeguamento del PUC,  il
Comune e' tenuto ad accettare tali prescrizioni con la  deliberazione
di approvazione del PUC alla quale sono da allegare gli atti del  PUC
previamente  adeguati.  Il  PUC  entra  in  vigore  dalla   data   di
pubblicazione  nel  sito  informatico  comunale  della  deliberazione
di approvazione del PUC e dal contestuale deposito del Piano a libera
visione del pubblico presso la segreteria comunale, previo avviso  da
pubblicare nel ridetto  sito  informatico,  nonche'  nel  BURL,  e da
divulgarsi con ogni altro mezzo ritenuto idoneo. La deliberazione  di
approvazione del PUC  e  i relativi  elaborati  sono  trasmessi  alla
Regione, alla Citta' metropolitana o alla Provincia.». 
  3. Al comma 4 dell'articolo 79 della legge regionale n. 11/2015: 
    a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
      «a)   ove   sia   gia'   stata   effettuata    la    fase    di
pubblicità-partecipazione di cui al comma 2 del  previgente  articolo
38 della legge regionale n. 36/1997 e non siano ancora stati  resi  i
pareri della Regione della Citta' metropolitana e della Provincia, il
Comune decide sulle osservazioni e applicazione  le  disposizioni  di
cui all'articolo 38, commi 7, 8, 9, 10 e 11 della legge regionale  n.
36/1997 e successive modificazioni  e  integrazioni,  ferma  restando
l'applicabilita' del suddetto articolo 39 se sussistano i presupposti
e  le  condizioni  per  la  formazione  del   PUC   semplificato   di
cui all'articolo  38  bis  della  legge  regionale  n.  36/1997  come
introdotto dalla presente legge;»; 
    b) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
      «b)  ove  non  sia  stata  ancora   effettuata   la   fase   di
pubblicità-partecipazione, il Comune e' a trasmettere il progetto  di
Piano alla  Regione,  alla  Citta'  metropolitana  o  alla  Provincia
nonche' alle altre amministrazioni o enti a vario titolo  interessati
in  vista  dell'approvazione  del   Piano   in   applicazione   delle
disposizioni di cui all'articolo 38, commi 5, 6,  7,8,  9,  10 e  11,
ferma  restando  l'applicabilita'  dell'articolo   39   della   legge
regionale n. 36/1997 come modifica dalla presente legge se sussistano
i presupposti e le condizioni per la formazione del  PUC semplificato
di cui al ridetto articolo 38-bis;».