Art. 29 Modifiche all'articolo 79 della legge regionale 2 aprile 2015, n. 11 (Modifiche alla legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale)) 1. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 79 della legge regionale n. 11/2015: a) al punto 1) le parole: «indice una conferenza di servizi istruttoria ai sensi degli articoli 14 e seguenti della l. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni in vista del conseguimento in sede di successiva conferenza di servizi decisoria» sono sostituite dalle seguenti: «convoca apposita sessione istruttoria in vista dell'illustrazione del PUC e dell'acquisizione»; b) al punto 2) le parole: «ed approva il PUC» sono soppresse e alla fine sono aggiunte le parole: «oppure da' atto della mancata presentazione di osservazioni con deliberazione della Giunta comunale»; c) il punto 3) e' sostituito dal seguente: «3) la fase istruttoria si conclude entro novanta giorni, decorrenti dalla data del verbale conclusivo della riunione convocata dal Comune per la valutazione del PUC in esito alla deliberazione di cui al comma 2, mediante assunzione delle determinazioni regionali, metropolitane e provinciali. Nei successivi novanta giorni il Comune approva il PUC con deliberazione del Consiglio comunale. Ove le determinazioni della Regione, della Citta' metropolitana e della Provincia siano subordinate all'osservanza di prescrizioni comportanti l'adeguamento del PUC, il Comune e' tenuto ad accettare tali prescrizioni con la deliberazione consiliare di approvazione del PUC alla quale sono da allegare gli atti del PUC previamente adeguati. Il PUC entra in vigore dalla data di pubblicazione nel sito informatico comunale della deliberazione di approvazione del PUC e dal contestuale deposito del Piano a libera visione del pubblico presso la segreteria comunale, previo avviso da pubblicare nel ridetto sito informatico, nonche' nel BURL e da divulgarsi con ogni altro mezzo ritenuto idoneo. La deliberazione di approvazione del PUC relativi elaborati sono trasmessi alla Regione, alla Citta' metropolitana o alla Provincia;» 2. La lettera c) del comma 3 dell'articolo 79 della legge regionale n. 11/2015, e' sostituita dalla seguente: «c) ove ricorra il caso di cui alla lettera b), ma sia gia' conclusa la fase di pubblicita' - partecipazione secondo le modalita' di cui al previgente articolo 40, commi 2 e 3, della legge regionale n. 36/1997, il Comune assume la deliberazione consiliare di decisione sulle osservazioni presentate o di presa d'atto da parte della Giunta della mancata presentazione di osservazioni e convoca apposita sessione istruttoria per l'illustrazione e la valutazione del PUC in esito alle determinazioni sulle osservazioni in vista del conseguimento delle determinazioni regionali di natura ambientale e territoriale-paesistica, nonche' delle determinazioni della Citta' metropolitana o della Provincia di verifica legittimita' del PUC rispetto alle prescrizioni del PTGcm o del PTC provinciale e ai rilievi formulati nel parere espresso dalla Provincia sul progetto preliminare. Nel termine di centottanta giorni dalla data del verbale conclusivo dell'ultima riunione illustrativa del PUC sono espresse le determinazioni regionali, metropolitane e provinciali. Nei successivi novanta giorni il Comune approva mediante deliberazione del Consiglio comunale. Ove le determinazioni della Regione, della Citta' metropolitana e della Provincia siano subordinate all'osservanza di prescrizioni comportanti l'adeguamento del PUC, il Comune e' tenuto ad accettare tali prescrizioni con la deliberazione di approvazione del PUC alla quale sono da allegare gli atti del PUC previamente adeguati. Il PUC entra in vigore dalla data di pubblicazione nel sito informatico comunale della deliberazione di approvazione del PUC e dal contestuale deposito del Piano a libera visione del pubblico presso la segreteria comunale, previo avviso da pubblicare nel ridetto sito informatico, nonche' nel BURL, e da divulgarsi con ogni altro mezzo ritenuto idoneo. La deliberazione di approvazione del PUC e i relativi elaborati sono trasmessi alla Regione, alla Citta' metropolitana o alla Provincia.». 3. Al comma 4 dell'articolo 79 della legge regionale n. 11/2015: a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) ove sia gia' stata effettuata la fase di pubblicità-partecipazione di cui al comma 2 del previgente articolo 38 della legge regionale n. 36/1997 e non siano ancora stati resi i pareri della Regione della Citta' metropolitana e della Provincia, il Comune decide sulle osservazioni e applicazione le disposizioni di cui all'articolo 38, commi 7, 8, 9, 10 e 11 della legge regionale n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, ferma restando l'applicabilita' del suddetto articolo 39 se sussistano i presupposti e le condizioni per la formazione del PUC semplificato di cui all'articolo 38 bis della legge regionale n. 36/1997 come introdotto dalla presente legge;»; b) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) ove non sia stata ancora effettuata la fase di pubblicità-partecipazione, il Comune e' a trasmettere il progetto di Piano alla Regione, alla Citta' metropolitana o alla Provincia nonche' alle altre amministrazioni o enti a vario titolo interessati in vista dell'approvazione del Piano in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 38, commi 5, 6, 7,8, 9, 10 e 11, ferma restando l'applicabilita' dell'articolo 39 della legge regionale n. 36/1997 come modifica dalla presente legge se sussistano i presupposti e le condizioni per la formazione del PUC semplificato di cui al ridetto articolo 38-bis;».