Art. 32 
 
Misure di semplificazione delle modalita' di attuazione  dei  vigenti
  piani regolatori generali o programmi di fabbricazione 
 
  1. Le previsioni contenute in piani  regolatori  generali  (PRG)  o
programmi  di  fabbricazione   (Pdf)   approvati   ai   sensi   della
legislazione previgente alla legge regionale n. 36/1997 e  successive
modificazioni e  integrazioni,  che  subordinano  l'attuazione  degli
interventi urbanistico-edilizi all'obbligo di preventiva approvazione
di strumento  urbanistico  attuativo  (SUA)  possono  essere  attuate
mediante rilascio di permesso di  costruire  convenzionato  avente  i
contenuti di cui all'articolo 49, comma 2, della legge  regionale  n.
36/1997 e successive modificazioni  e  integrazioni,  con  esclusione
delle  previsioni  relative   ad   interventi   di   ristrutturazione
urbanistica  e  ad  interventi  soggetti  ad  obbligo   di   SUA   di
approvazione regionale in base al  vigente  PTCP  e  ad  altri  piani
territoriali di coordinamento.