Art. 32 Misure di semplificazione delle modalita' di attuazione dei vigenti piani regolatori generali o programmi di fabbricazione 1. Le previsioni contenute in piani regolatori generali (PRG) o programmi di fabbricazione (Pdf) approvati ai sensi della legislazione previgente alla legge regionale n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, che subordinano l'attuazione degli interventi urbanistico-edilizi all'obbligo di preventiva approvazione di strumento urbanistico attuativo (SUA) possono essere attuate mediante rilascio di permesso di costruire convenzionato avente i contenuti di cui all'articolo 49, comma 2, della legge regionale n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, con esclusione delle previsioni relative ad interventi di ristrutturazione urbanistica e ad interventi soggetti ad obbligo di SUA di approvazione regionale in base al vigente PTCP e ad altri piani territoriali di coordinamento.