Art. 33 Modifiche dell'articolo 4 della legge regionale 8 luglio 1987, n. 24 (Disposizioni per lo snellimento delle procedure urbanistiche in attuazione della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e disciplina degli strumenti urbanistici attuativi) 1. Il comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale n. 24/1987 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: «5. Entro sessanta giorni dall'approvazione dello strumento urbanistico attuativo il Comune trasmette alla Regione copia dello strumento urbanistico attuativo approvato per la formulazione di eventuali osservazioni in merito alla compatibilita' dello stesso in rapporto al vigente Piano paesistico regionale (PTCP).» 2. I commi 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 4 della legge regionale n. 24/1987 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.