Art. 33 
 
Modifiche dell'articolo 4 della legge regionale 8 luglio 1987, n.  24
  (Disposizioni per lo snellimento delle  procedure  urbanistiche  in
  attuazione della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e  disciplina  degli
  strumenti urbanistici attuativi) 
 
  1. Il comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale  n.  24/1987  e
successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: 
    «5.  Entro  sessanta  giorni  dall'approvazione  dello  strumento
urbanistico attuativo il Comune trasmette alla  Regione  copia  dello
strumento urbanistico attuativo  approvato  per  la  formulazione  di
eventuali osservazioni in merito alla compatibilita' dello stesso  in
rapporto al vigente Piano paesistico regionale (PTCP).» 
  2. I commi 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 4  della  legge  regionale  n.
24/1987 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.